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Ordinanza — n. 27213/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility as it cites procedural grounds not allowed under the 2017 code of criminal procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27213/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the complaint regarding the lack of acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure falls outside permissible grounds for simplified appeals. The appellant argued for a non-prosecution outcome, but the court noted that only specific issues like the defendant's will or legal qualification are admissible in this simplified procedure. Consequently, the court ruled that the appeal must be handled through a full participatory process, leading to its rejection and the imposition of costs.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: Appeals against sentencing requests in simplified procedure are limited to specific grounds regarding the defendant's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, excluding complaints about the absence of acquittal which require full participatory proceedings.

Parole chiave

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simplified appeal procedure non-prosecution acquittal code of criminal procedure inadmissibility declaration participatory proceedings requirement ritiro della querela penale revisione della sentenza penale alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIVILETTI ANGELO nato a PALERMO il 27/09/1984 avverso la sentenza del 07/11/2023 del GIP TRIBUNALE di PALERMOdato avydo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Jk Rilevato che, con sentenza ex art. 444 cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
309 del 1990; che avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, denunciando, con un unico motivo di ricorso, il vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti; che il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
pen., previsione che si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella di cui alla prima parte dell'art. 610, comma 5-bis, che dispone, invece, la trattazione in forma partecipata (artt.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 129 cod. proc. pen
309 del 1990; che avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, denunciando, con un unico motivo di ricorso, il vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte costituzionale, 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIVILETTI ANGELO nato a PALERMO il 27/09/1984 avverso la sentenza del 07/11/2023 del GIP TRIBUNALE di PALERMOdato avydo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Jk Rilevato che, con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen, il GUP del Tribunale ha applicato all'imputato Civiletti Angelo la pena da lui richiesta, in relazione al reato di cui all'art. 73 del d.P.R. 309 del 1990; che avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, denunciando, con un unico motivo di ricorso, il vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché la censura - riferita al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. - esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti; che il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente; che, al di fuori dei già menzionati casi, questa Suprema Corte dichiara, pertanto, l'inammissibilità del ricorso con procedura semplificata e non partecipata, in base al combinato disposto dello stesso art. 448, comma 2-bis, e dell'art 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., previsione che si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella di cui alla prima parte dell'art. 610, comma 5-bis, che dispone, invece, la trattazione in forma partecipata (artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investono la motivazione del provvedimento impugnato; che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle amm