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Ordinanza — n. 27212/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses criminal appeal as inadmissible due to generic charges lacking specific factual allegations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27212/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Montella Gaetano inadmissible for being absolutely generic and aimed at supporting purely hypothetical factual reconstructions. The court found the lower court's reasoning sufficient, noting that police surveillance proved the defendant's drug trafficking activities alongside evidence of unexplained wealth and accomplice possession. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to bear the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 367, comma 1, c.p.p.; Art. 616, c.p.p.: An appeal is inadmissible if the censure is absolutely generic and directed at suffraging alternative and merely hypothetical reconstructions of the facts, lacking specific factual allegations to challenge the sufficiency of the lower court's motivation.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic censure hypothetical facts drug trafficking procedural costs reati qualificati contro gli stupefacenti traffico di cocaina recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 367, comma 1, c.p.p.
Art. 616, c.p.p.
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte costituzionale, 13 giugno 2000, n. 86
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTELLA GAETANO nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 17/05/1987 avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che, con sentenza del 10 luglio 2023, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli del 2 ottobre 2018, con la quale Montella Gaetano era stato condannato, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, per detenzione, a fini di spaccio, di diverse tipologie di stupefacenti, con recidiva reiterata infraquinquennale; che l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, denunciando:

1) la manifesta illogicità della motivazione quanto alla prova della responsabilità penale, essendosi travisato quanto percepito dagli operanti circa la cessione dello stupefacente;

2) il travisamento di quanto percepito dagli operanti, che nulla avevano riferito in relazione all'attività svolta specificamente dall'imputato, il quale si trovava nella piazza di spaccio a fini di acquisto per consumo personale. Considerato che il ricorso è inammissibile, per l'assoluta genericità delle censure proposte, dirette a suffragare ricostruzioni alternative e meramente ipotetiche dei fatti; che la motivazione della sentenza, in continuità con quella di primo grado, risulta pienamente sufficiente, laddove evidenzia che la prova della responsabilità penale risiede negli esiti degli appostamenti della polizia giudiziaria, dai quali è risultato specificamente che l'imputato aveva svolto attività di spaccio, oltre ad avere un manoscritto con nominativi e cifre, somme in contanti di ingiustificata provenienza, un pacchetto di sigarette contenente stupefacente, un complice anche gli in possesso di droga e denaro; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 ap