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Ordinanza — n. 27207/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic assertions lacking specific criticism of lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27207/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied on generic assertions without a specific critique of the lower court's reasoning. The appellant challenged the conviction for drug possession and the exclusion of leniency under Article 131-bis, but the court found no substantive grounds for the appeal. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 192 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is based on generic assertions detached from a specific criticism of the motivation of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic assertions lack of motivation critique drug possession offense procedural costs award reati qualificati contro gli stupefacenti consumo di canapa traffico aggravato di cocaina

Disposizioni normative citate

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Art. 192 c.p.p.
la violazione dell'art. 192 cod.
Art. 131-bis c.p.
la violazione dell'art. 131-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 192 cod. proc. pen
la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
la violazione dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte Costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPOGNA NIKO nato a ROMA il 24/11/1997 avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; As, Rilevato che, con sentenza del 5 ottobre 2023, la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado, emessa il 6 novembre 2019 dal Tribunale di Roma, che aveva condannato l'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando:

1) la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizi della motivazione, quanto all'omessa riconduzione della fattispecie a un consumo personale;

2) la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e vizi della motivazione, quanto alla particolare tenuità del fatto, viste l'incensuratezza, la giovane età dell'imputato, la modestia dell'episodio. Considerato che, il ricorso è inammissibile, perché basato su generiche asserzioni sganciate da una critica alla motivazione della sentenza; che la responsabilità penale è stata motivatamente ritenuta sussistente dai giudici di primo e secondo grado, con conforme valutazione, sulla base dell'univoco quadro istruttorio (pagg. 2-3 della sentenza impugnata); che l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

è stata correttamente esclusa, per la relativa gravità del fatto, che ha giustificato lo scosta mento della pena dal minimo edittale, e per l'avvenuta considerazione della giovane età, dell'incensuratezza e della sofferenza psicologica dell'imputato ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 aprile 2024 Il Consigliere estensore rAPOSITATA I Presiden