Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waived grounds regarding agreed sentencing in plea agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's complaints concerned the agreed sentencing, which was explicitly waived. The lower court had partially reformed the first-instance judgment by applying the agreed penalty under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the Court ruled that grievances regarding waived reasons or the lack of evaluation of acquittal conditions are inadmissible in plea agreement appeals.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 133 c.p.: In appeals involving plea agreements, only complaints regarding the formation of the party's will, the Prosecutor's consent, or divergent pronouncements are admissible, rendering grievances about waived reasons or sentencing determinations inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ILDEBRANTE ANGELO nato a NAPOLI il 12/10/1976 avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato a7 (so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che, con sentenza del 11 settembre 2023, la Corte d'appello di Napoli ha parzialmente riformato, applicando la pena concordata tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., la sentenza di primo grado, emessa il 30 settembre 2022 dal Tribunale di Noia, all'esito di giudizio abbreviato, che aveva condannato l'imputato Ildebrante Angelo, per reati in materia di stupefacenti; che avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando la violazione dell'art. 133 cod. pen. e vizi della motivazione, quanto alla determinazione della pena.
Considerato che, il ricorso è inammissibile, perché, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen (ex plurimis, Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018); devono dunque ritenersi inammissibili le doglianze dirette a censurare vizi di violazione di legge o di motivazione per i quali è intervenuta espressa rinuncia; che, nel caso di specie, la contestazione ha genericamente per oggetto la determinazione della pena che la stessa parte ha concordato; che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore Celia Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro