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Ordinanza — n. 27205/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27205/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27205/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAKIPI RA.JAN nato a ANZIO il 19/12/1999 avverso la sentenza del 14/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che, con sentenza del 14 luglio 2023, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Velletri del 16 febbraio 2022, con la quale Rakipi Rajan era stato condannato, per i reati di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, per detenzione, a fini di spaccio, di diverse sostanze stupefacenti, con recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale; che l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo di doglianza, la violazione degli artt. 69, 99, 132, 133 cod. pen. ed il connesso vizio di motivazione, quanto al diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva; che è anche proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 cod. pen., nella parte in cui vieta la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche per i recidivi reiterati, specifici e infraquinquennali, per contrasto con gi. arti_ 3 e 27 Cost.Considerato che la questione di legittimità costituzionale è proposta dalla difesa senza alcuna argomentazione a sostegno e senza nessuna specificazione quanto alla sua rilevanza nel caso di specie; che, quanto al bilanciamento delle circostanze, al divieto normativo richiamato dalla Corte di appello si aggiunge la particolare pregnanza della negatività della personalità del soggetto, quale emerge anche dalla gravità dei fatti per cui si procede, non contestata dalla difesa. che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elernent per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

Regesto Legislator

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art. 69 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 27205/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 81, secondo comma, cod. pen., 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, per detenzione, a fini di spaccio, di diverse sostanze stupefacenti, con recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale; che l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo di doglianza, la violazione degli artt. 69, 99, 132, 133 cod. pen. ed il connesso vizio di motivazione, quanto al diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva; che è anche proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 cod. pen., nella parte in cui vieta la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche per i recidivi reiterati, specifici e infraquinquennali, per contrasto con gi. arti_ 3 e 27 Cost.Considerato che la questione di legittimità costituzionale è proposta dalla difesa senza alcuna argomentazione a sostegno e senza nessuna specificazione quanto alla sua rilevanza nel caso di specie; che, quanto al bilanciamento delle circostanze, al divieto normativo richiamato dalla Corte di appello si aggiunge la particolare pregnanza della negatività della personalità del soggetto, quale emerge anche dalla gravità dei fatti per cui si procede, non contestata dalla difesa. che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elernent per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

Parole chiave

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reati qualificati contro gli stupefacenti recidiva nell'infrazione dipendenza da sostanze disturbo depressivo ricorrente sostanze soggette a restrizione pericolo di traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 69 cod. pen
ed il connesso vizio di motivazione, quanto al diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva; che è anche proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 cod.
art. 616 cod. proc. pen
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elernent per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAKIPI RA.JAN nato a ANZIO il 19/12/1999 avverso la sentenza del 14/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che, con sentenza del 14 luglio 2023, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Velletri del 16 febbraio 2022, con la quale Rakipi Rajan era stato condannato, per i reati di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, per detenzione, a fini di spaccio, di diverse sostanze stupefacenti, con recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale; che l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo di doglianza, la violazione degli artt. 69, 99, 132, 133 cod. pen. ed il connesso vizio di motivazione, quanto al diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva; che è anche proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 cod. pen., nella parte in cui vieta la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche per i recidivi reiterati, specifici e infraquinquennali, per contrasto con gi. arti_ 3 e 27 Cost.Considerato che la questione di legittimità costituzionale è proposta dalla difesa senza alcuna argomentazione a sostegno e senza nessuna specificazione quanto alla sua rilevanza nel caso di specie; che, quanto al bilanciamento delle circostanze, al divieto normativo richiamato dalla Corte di appello si aggiunge la particolare pregnanza della negatività della personalità del soggetto, quale emerge anche dalla gravità dei fatti per cui si procede, non contestata dalla difesa. che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elernent per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 apri