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Ordinanza — n. 27200/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to late filing, with costs awarded to the state.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27200/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because it was filed one day after the statutory deadline expired. The appellant argued that procedural nullities regarding notification of the second-instance judgment rendered the lower court's decision void. The court rejected this substantive argument entirely, ruling that the primary defect was the untimely submission of the petition itself.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal filed after the expiration of the legal time limit is inadmissible, and the party responsible for the delay bears the procedural costs and the fine.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility statutory time limit expiration procedural nullity defense court of cassazione procedural costs award censure procedurali procedimento in contumacia documenti mancanti

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUGLIANO ANGELO nato a MASSA MARITTIMA il 13/03/1982 avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Ritenuto che Giudiano Angelo - condannato in primo e secondo grado, per il reato di cui all'art. 73, del d.P.R. n. 309 del 1990, per avere, in plurime occasioni ed in concorso con altro soggetto, illecitamente acquistato o comunque ricevuto, trasportato, detenuto e ceduto sostanza stupefacente del tipo cocaina - ha proposto ricorso per cassazione; che, con un unico motivo di doglianza, si lamenta la violazione degli artt. 178, comma 1, lettera c), 179 e 185 cod. proc. pen., eccependo la nullità della sentenza impugnata per omessa notificazione del decreto di citazione all'imputato per il giudizio di appello; che, in particolare, si afferma che, a seguito della rinuncia al mandato da parte dell'avvocato Marco Calò veniva nominata d'ufficio l'avvocata Silvia Ciampolini, ma l'elezione di domicilio rimaneva presso lo studio del precedente difensore e che, successivamente alla celebrazione del giudizio di primo grado, nessun atto è stato notificato agli imputati, né nel luogo di residenza, né nel domicilio eletto, e che neanche la copia per gli imputati è stata notificata al difensore d'ufficio destinatario di una sola notifica come difensore; che, per la difesa, tali circostanze hanno determinato la mancata conoscenza da parte dell'imputato del giudizio di secondo grado, e che ciò avrebbe dovuto condurre la Corte di appello a procedere a rinnovare il decreto di citazione in appello; che, con successiva memoria, la difesa ha ribadito quanto già dedotto.

Considerato che l'impugnazione è inammissibile in quanto proposta senza l'osservanza del termine stabilito dalla legge, posto che il termine per il deposito del ricorso è scaduto in data 25.01.2023 e lo stesso è stato depositato in data 26.01.2023; che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 aprile 2024 Il Consigliere estenSpre r DEP09TATA Il Presidente