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Ordinanza — n. 27195/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for drug trafficking as generic and procedurally inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27195/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Hosni Kenzizi inadmissible due to its generic nature and lack of specific comparison with the lower court's decision. The court noted that evidence, including cash found on the defendant and accomplice, recent drug-related convictions, and the defendant's attempt to evade police control, clearly demonstrated the intent to traffic rather than use the drugs personally. Consequently, the court rejected the argument that the small quantity of hashish should be treated as non-punishable personal use.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 73, 75 D.P.R. 309/1990: An appeal is inadmissible if formulated in a generic manner without specific reference to the contested judgment, and the court must assess the totality of circumstances to determine drug trafficking intent beyond mere quantity.

Parole chiave

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drug trafficking intent inadmissible appeal generic appeal grounds hashish quantity assessment procedural inadmissibility detenzione di stupefacenti commisurazione della pena per traffico di stupefacenti consumo di canapa

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 17, d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 75, d.P.R. n. 309 del 1990
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KENZIZI HOSNI nato il 03/11/1991 avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; /4& Rilevato che, con il primo ed il secondo motivo di ricorso, Kenzizi Hosni - imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 perché, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 del medesimo decreto, illecitamente deteneva allo scopo di cessione a terzi, 36,5 grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish, unitamente a materiale per il confezionamento e 10.780,00 euro in contanti, e condannato alla pena, rideterminata in appello, di anni 1 e mesi 6 di reclusione - deduce la violazione di legge con riferimento agli artt. 73 e 75 del d.P.R. n. 309 del 1990 ed il vizio della motivazione del provvedimento impugnato, sostenendo che, alla luce della esigua quantità di stupefacente rinvenuto nella sua disponibilità, i giudici di merito avrebbero dovuto qualificare il fatto quale detenzione non punibile, poiché destinata all'uso personale; che in ogni caso la Corte di appello avrebbe dovuto assolvere l'imputato perché il fatto non sussiste, in quanto difetta in atti la prova della sua colpevolezza.

Considerato che i motivi di ricorso sono inammissibili, perché formulati in maniera assolutamente generica e senza alcun confronto con il testo del provvedimento impugnato; che dal compendio probatorio, come ricostruito dai giudici di merito, emergono elementi di immediata valenza dimostrativa in ordine alla destinazione allo spaccio dello stupefacente rinvenuto nella disponibilità del ricorrente; che, in particolare, in motivazione si evidenzia come l'imputato abbia tentato di sottrarsi al controllo stradale effettuato dalle forze dell'ordine; che a seguito di perquisizione personale sono stati rinvenuti addosso all'imputato 3.000,00 euro in contanti, tre telefoni cellulari e il mazzo di chiavi dell'appartamento nel quale è stata rinvenuta la sostanza stupefacente; che addosso alla compagna dell'imputato sono stati trovati 7.780,00 euro in contanti occultati in parte all'interno del reggiseno e in parte dentro uno zainetto; che il denaro era frazionato in banconote di diverso taglio, la cui lecita provenienza non è stata in alcun modo giustificata dal ricorrente, le cui condizioni reddituali sono incompatibili con il possesso di tale cifra; che nell'abitazione della quale l'imputato possedeva le chiavi, e della quale non è stato in grado di indicare con adeguata certezza alcun ulteriore utilizzatore, sono stati ritrovati 36,6 grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish unitamente a sostanza da taglio e materiale per il confezionamento; che il ricorrente risulta gravato da precedenti recenti, del 2021 e del 2022, relativi a detenzione e a cessione di sostanza stupefacente; che, come correttamente evidenziato dai giudici di merito, dall'analisi complessiva di tali risultanze istruttorie risulta evidente la penale responsabilità dell'imputato e la destinazione ai fini di spaccio dello stupefacente rinvenuto; che, infatti il dato relativo alla quantità di stupefacente rinvenuto nella sua disponibilità non può essere valorizzato ex se al fine di qualificare la condotta ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990, posto che, sebbene la quantità di stupefacente non sia particolarmente elevata, è necessario valutare complessivamente tutti gli elementi del caso di specie; che, in ogni caso, il ricorso si sostanzia in mere affermazioni meramente ripetitive di doglianze già adeguatamente valutate e disattese dalla Corte territoriale; che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 aprile 2024 Il C