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Ordinanza — n. 27193/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on drug trafficking recidivism due to lack of specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27193/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Harifi Mohammed inadmissible for failing to meet specific requirements under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued against a finding of specific recidivism, but the court noted his previous convictions for profit-driven drug offenses occurred within five years of the current crime. Consequently, the lower court's reasoning regarding the appellant's criminal propensity was deemed correct and sufficient.

Regesto Legislator

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Art. 69, ultimo comma, e 99, quarto comma, cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks specific legal and factual grounds supporting the request, as the lower court's motivation on recidivism is sufficient when prior convictions demonstrate similar profit motives within the statutory timeframe.

Parole chiave

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specific recidivism drug trafficking inadmissible appeal criminal propensity Article 616 procedure imputazione per reati di stupefacenti guida recidiva in stato di ebbrezza pericolo di traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 69, ultimo comma, cod. pen.
Art. 99, quarto comma, cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HARIFI MOHAMMED (CUI 03XSMHF) nato il 30/12/1991 avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, Harifi Mohammed, condannato in primo e secondo grado per i reati di cessione di sostanza stupefacente, deduce la violazione degli artt. 69, ultimo comma, e 99, quarto comma, cod. pen., oltre che la manifesta illogicità della motivazione, con argomentazioni meramente apparenti e omettendo di confrontarsi puntualmente con il testo del provvedimento impugnato.

Considerato che il motivo in parola risulta non specifico, perché prospetta deduzioni del tutto prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, che la Corte di appello ha adeguatamente motivato in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva reiterata specifica infraquinquennale; che infatti il ricorrente risulta gravato da due condanne precedenti commesse per finalità di illecito profitto al pari del caso di specie, e che i fatti oggetto di imputazione sono stati commessi nei cinque anni successivi alla condanna più recente avvenuta nel 2020, che dalla lettura congiunta delle precedenti condanne si ravvisano le medesime finalità di illecito profitto e che non residuano dubbi in ordine alla ingravescente propensione criminale dell'odierno imputato; che dunque la recidiva contestata è stata correttamente ritenuta sussistente dai giudici di merito; che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Pres