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Ordinanza — n. 27188/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of admissible grounds under Art. 448 c.p.p. and procedural fault.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27188/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground of complaint, a lack of reasoning regarding non-punishability, fell outside the scope of admissible grounds under the 2017 procedural code reforms. The defense argued the trial court failed to examine potential causes of non-punishability, but the Court found no admissible grounds such as errors in legal qualification or penalty legality were raised. Consequently, the appeal was rejected as procedurally flawed, and the appellant was ordered to bear the costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. e); The Supreme Court declares inadmissible a cassation appeal if the grounds do not fall within the specific categories of admissible complaints established by law, particularly when the appellant has acted without fault in determining the cause of inadmissibility.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility Art. 448 c.p.p. grounds lack of reasoning complaint procedural fault non-punishability review commisurazione della pena per stupefacenti pericolo di traffico di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti; che il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
448, comma 2-bis, e dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; che, nel caso di specie, invece, la difesa ha censurato la ricorrenza del vizio di cui all'art.
Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
pen.; che, nel caso di specie, invece, la difesa ha censurato la ricorrenza del vizio di cui all'art. 606, comma 1, lettera e), cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 444 cod. proc. pen.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
pen., per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R.
art. 444 cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
309 del 1990 - ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di censura, il difetto di motivazione, in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., per non avere il Tribunale effettuato una disamina circa la sussistenza di eventuali cause di non punibilità.
art. 616 cod. proc. pen
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte costituzionale, sentenza 13 giurto 2000, n. 86
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RACHDI NA3EH nato il 25/03/1997 avverso la sentenza del 14/11/2023 del TRIBUNALE di VENEZIAdato avydo alle parti; udita l'a relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Ritenuto che Rachidi Najeh - condannato alla pena di anni 1 di reclusione ed C 3.000,00 di multa, concordata dalle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 - ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di censura, il difetto di motivazione, in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., per non avere il Tribunale effettuato una disamina circa la sussistenza di eventuali cause di non punibilità.

Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché le censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti; che il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente; che, al di fuori dei già menzionati casi, questa Suprema Corte dichiara, pertanto, l'inammissibilità del ricorso con procedura semplificata e non partecipata, in base al combinato disposto dello stesso art. 448, comma 2-bis, e dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; che, nel caso di specie, invece, la difesa ha censurato la ricorrenza del vizio di cui all'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen.; che, tenuto conto della sentenza del 13 giurto 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05 a