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Ordinanza — n. 27187/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and improper request for merit review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27187/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it failed to specify grounds and improperly requested a re-evaluation of the merits. The defense merely repeated grievances already addressed in the second-instance judgment without critiquing the reasoning regarding the defendant's possession of 49 grams of marijuana or the sentencing. Consequently, the court upheld the lower court's decision and ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if formulated in a non-specific manner or if it seeks a re-evaluation of the merits, which is precluded in proceedings of legality.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack specific grounds merit review precluded procedural costs order drug possession case reati qualificati contro gli stupefacenti sanzioni penali traffico aggravato di cocaina

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 86
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCERRA LUIGI nato a CROTONE il 17/10/1989 avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Ritenuto che Scerra Luigi - condannato in primo e secondo grado per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, perché, senza autorizzazione, deteneva illecitamente, al fine di cederla a terzi, 49 grammi, suddivisi in 42 dosi termosaldate, di sostanza stupefacente del tipo marijuana - ha proposto ricorso per cassazione, denunciando la violazione delle disposizioni incriminatrici e processuali ed i vizi della motivazione in relazione alla responsabilità penale, perché la Corte di appello si sarebbe meramente richiamata alla sentenza di primo grado, nonché in ordine all'eccessivo discostamento della pena dal minimo edittale sul mero rilievo dei soli precedenti penali e delle modalità della condotta.

Considerato che il ricorso è inammissibile, perché formulato in modo non specifico e, altresì, diretto a sollecitare una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità sulla base di un'alternativa "rilettura" del quadro probatorio, già adeguatamente valutato dai giudici di merito, con coerenti e conformi argomentazioni; che, in particolare, la difesa non argomenta in alcun modo le proprie censure, né prende in considerazione, nemmeno a fini di critica, la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a formulare asserzioni meramente riproduttive di doglianze già esaminate e motivatamente disattese nel giudizio di secondo grado; che il provvedimento gravato risulta pienamente sufficiente e logicamente coerente, laddove precisa l'incompatibilità della destinazione al consumo personale della sostanza stupefacente detenuta dall'imputato - peraltro meramente asserita dalla difesa e priva di riscontro oggettivo, che neppure il ricorrente ha saputo addurre - con il rinvenimento sulla sua persona di ben 49 dosi, già suddivise in confezioni termosaldate; che, in ordine al trattamento sanzionatorio, nessun profilo di illegittimità è ravvisabile nella sentenza di secondo grado, allorché si consideri che il riferimento, da parte del giudice dell'appello, al quantitativo rilevato, alla personalità dell'imputato - già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale - nonché ai plurimi procedimenti specifici pendenti a suo carico, è ampiamente sufficiente sul punto; che, tenuto conto della sentenza del 13 giu 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il