Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specificity and attempt to re-evaluate merits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because it was formulated non-specifically and sought a re-evaluation of the merits precluded in a jurisdiction of legality. The defense failed to critically address the appellate court's reasoning regarding the defendant's ownership of the drugs found on the roadside. Consequently, the court applied Article 616 of the Code of Criminal Procedure to order the appellant to bear the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 368, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it is not specific and attempts to solicit a re-evaluation of the merits, as the court of appeal has already adequately evaluated the evidence with coherent arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALEANDRO LUCA nato a MANDURIA il 12/12/1976 avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Ritenuto che Galeandro Luca, condannato in primo e secondo grado alla pena di dieci mesi di reclusione per il reato - per quanto qui rileva - di cui all'alt. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 - perché, senza autorizzazione, deteneva illecitamente, al fine di cederla a terzi, 213 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, che, alla vista degli operanti, gettava fuori dal finestrino della propria auto per disfarsene - ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo di censura, il vizio di motivazione in ordine alla pretesa riferibilità alla sua persona della sostanza stupefacente, rinvenuta sul ciglio della strada.
Considerato che il ricorso è inammissibile perché formulato in modo non specifico e, altresì, diretto a sollecitare una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di un'alternativa "rilettura" del quadro probatorio, già adeguatamente valutato dai giudici di merito, con coerenti e conformi argomentazioni; che la difesa non prende in considerazione, nemmeno a fini di critica, la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a formulare alcune asserzioni che rappresentano la ripetizione di doglianze già esaminate e motivatamente disattese nel giudizio di secondo grado; che, in particolare, la Corte di appello ha evidenziato, con motivazione logicamente coerente e scevra da contraddizioni, che - alla luce del fatto che i militari notarono lo stesso imputato, durante la fuga, nell'atto di lanciare dal finestrino dell'autovettura l'involucro, poi recuperato, contenente la sostanza stupefacente - non residua alcun dubbio sulla proprietà in capo all'imputato della sostanza stupefacente ritrovata; che, tenuto conto della sentenza del 13 giuro 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5