Cassation appeal dismissed for late filing; defendant missed 90-day appeal deadline by three days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to file within the statutory ninety-day period following the second-instance judgment. Although the appellant argued for an extension due to the holiday suspension of deadlines, the court found no justification for missing the final deadline of September 17, 2023. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the state treasury.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The failure to file a cassation appeal within the strict statutory period renders the appeal inadmissible, and the appellant bears the procedural costs and a fine.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EZZDINI SAIF nato il 19/06/1994 avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ezzdini Saif ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto senza l'osservanza del termine per impugnare stabilito dalla legge, posto che il termine per il deposito del ricorso per cassazione è scaduto in data 17/09/2023, e lo stesso è stato depositato in data 20/09/2023.
Infatti, la sentenza di secondo grado è stata emessa il 04/04/2023, con termine di giorni novanta per il deposito della motivazione. Poiché la sentenza è stata depositata in cancelleria entro il predetto termine (19/06/2023), il termine di quarantacinque giorni a disposizione dell'imputato per proporre ricorso per cassazione decorreva dal 03/07/2023. Considerata la sospensione dei termini per il periodo feriale ( dal 01/08/2023 al 31/08/2023) il predetto termine per impugnare è scaduto il 17/09/2023. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 marzo 2024 Il onsigliere estensore Il Presidente