Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27183/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27183/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27183/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PINTO FLAVIO EUGENIO nato a PUTIGNANO il 06/02/2002 DELFINE CLAUDIA nato a NOCI il 12/06/1999 avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Flavio Eugenio Pinto e Claudia Delfine ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale sono stati condannati alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione e euro 22.000,00 di multa in relazione ai reati di cui agli artt.73, commi 1 e 4, d.P.R.309/1990, per aver detenuto in concorso tra loro, a fini di spaccio, sostanze stupefacenti e, segnatamente, grammi 102 di cocaina trasportata dalla Delfine all'interno di una pochette ed ulteriori grammi 2 di cocaina rinvenuti sulla persona del Pinto, nonché sostanza stupefacente del tipo hashish, pari a grammi 140 ed altra sostanza secca del tipo marijuana (grammi 0,45) detenuta nell'abitazione dei due imputati.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 530 cod. proc. pen, art. 73 d.P.R.309/1990, art. 81 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 27183/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente deduce, con unico motivo, violazione di legge, lamentando l'omessa riqualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R.309/1990. Claudia Delfine, con motivo unico, lamenta vizio della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, in particolare ritenendo eccessivo l'aumento applicato ai sensi dell'art. 81 cod. pen. Il ricorso del ricorrente Pinto è inammissibile, poiché egli, come si deduce dalla motivazione della sentenza impugnata, in secondo grado, personalmente, assistito dal proprio difensore, ha rinunciato al motivo di impugnazione relativo alla detenzione illecita dell'hashish, ragion per cui in questa sede non è proponibile alcuna doglianza afferente a tale addebito.

Parole chiave

Generato dall'IA
dipendenza da sostanze stupefacenti traffico aggravato di cocaina commisurazione della pena per stupefacenti inchiesta per reati di droga infrazione grave alla lstup precedenti penali rilevanti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 530 cod. proc. pen
Si precisa che l'imputato in relazione alla detenzione di grammi 102 di cocaina che la Delfine trasportava all'interno di una pochette in un'auto, è stato assolto ai sensi dell'art. 530 cod. proc. pen.
art. 73 d.P.R.309/1990
Il ricorrente deduce, con unico motivo, violazione di legge, lamentando l'omessa riqualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R.309/1990.
art. 81 cod. pen
Claudia Delfine, con motivo unico, lamenta vizio della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, in particolare ritenendo eccessivo l'aumento applicato ai sensi dell'art. 81 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PINTO FLAVIO EUGENIO nato a PUTIGNANO il 06/02/2002 DELFINE CLAUDIA nato a NOCI il 12/06/1999 avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Flavio Eugenio Pinto e Claudia Delfine ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale sono stati condannati alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione e euro 22.000,00 di multa in relazione ai reati di cui agli artt.73, commi 1 e 4, d.P.R.309/1990, per aver detenuto in concorso tra loro, a fini di spaccio, sostanze stupefacenti e, segnatamente, grammi 102 di cocaina trasportata dalla Delfine all'interno di una pochette ed ulteriori grammi 2 di cocaina rinvenuti sulla persona del Pinto, nonché sostanza stupefacente del tipo hashish, pari a grammi 140 ed altra sostanza secca del tipo marijuana (grammi 0,45) detenuta nell'abitazione dei due imputati.

Il Pinto ha rinunciato ai motivi d'appello relativi alla responsabilità per la detenzione illecita dell'hashish, insistendo solo per quelli concernenti la detenzione di grammi 102 di cocaina, custoditi e trasportati dalla convivente Delfine e, precisamente, ai motivi relativi all'affermazione della responsabilità e al trattamento sanzionatorio. Si precisa che l'imputato in relazione alla detenzione di grammi 102 di cocaina che la Delfine trasportava all'interno di una pochette in un'auto, è stato assolto ai sensi dell'art. 530 cod. proc. pen.

Il ricorrente deduce, con unico motivo, violazione di legge, lamentando l'omessa riqualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R.309/1990. Claudia Delfine, con motivo unico, lamenta vizio della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, in particolare ritenendo eccessivo l'aumento applicato ai sensi dell'art. 81 cod. pen. Il ricorso del ricorrente Pinto è inammissibile, poiché egli, come si deduce dalla motivazione della sentenza impugnata, in secondo grado, personalmente, assistito dal proprio difensore, ha rinunciato al motivo di impugnazione relativo alla detenzione illecita dell'hashish, ragion per cui in questa sede non è proponibile alcuna doglianza afferente a tale addebito.

Con riguardo al motivo di ricorso formulato dalla ricorrente Delfine, si osserva che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili ìn cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale, nel quantificare l'aumento di pena per la detenzione dell'hashish in misura superiore a quella stabilita per il Pinto, fatto richiamo alla capacità a delinquere dell'imputata, da inferire non solo dalla quantità e dalla eterogeneità delle droghe detenute ma anche dai rapporti intessuti con taluni pregiudicati, come emerso dall'analisi del telefono portatile della donna.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 marzo 2024 Il Consigliere estens