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Ordinanza — n. 27088/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against murder conviction as mere factual complaints barred in cassation proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27088/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Singh Paramjit and Singh Charanjit inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants challenged their conviction for intentional homicide and sentencing, arguing violations of procedural rules regarding mitigating circumstances and factual reconstruction. The court rejected these claims because they constituted mere factual complaints rather than legal errors, which are not reviewable at the cassation level.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: Appeals in cassation against mere factual complaints or requests for re-evaluation of evidence are inadmissible as they lack legal merit and exceed the court's jurisdiction.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility mere factual complaints mitigating circumstances denial criminal conviction murder procedural law Italy motivi di revisione impugnabilità della decisione di rinvio allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente Singh Charanjit denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett.
Art. 133 cod. pen.
in ordine all'erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. - e il terzo motivo del ricorso - con cui il ricorrente Singh Paramjit denunzia inosservanza dell'art.
art. 133 cod. pen
in ordine all'erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen.
art. 606 cod. proc. pen
Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente Singh Charanjit denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244
259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente Singh Paramjit denunzia inosservanza dell'art.
Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SINGH PARAMJIT nato a BHARI( INDIA) il 14/04/1981 SINGH CHARANJIT nato a BHARI( INDIA) il 10/02/1980 avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 11411/2024 Rilevato che gli imputati Singh Paramjit e Singh Charanjit ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte d'Assise di Appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Emilia di condanna per il delitto di omicidio preterintenzionale; Preso atto delle conclusioni rassegnate dall'Avv. Mauro Intagliata per le parti civili. Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente Singh Charanjit denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett.

b) ed e) cod. proc. pen. relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche nonché all'eccessività della pena comminata - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, laddove si pretende da questa Corte una revisione delle fonti di prova, tesa a sconfessare la ricostruzione in fatto della Corte di merito; è, inoltre, manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore (cfr. pag. 10).

Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente Singh Paramjit denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett.

b) ed e) cod. proc. pen. in ordine alla ricostruzione della condotta dell'imputato - il secondo motivo del ricorso - con cui il ricorrente Singh Paramjit denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett.

b) ed e) cod. proc. pen. in ordine all'erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. - e il terzo motivo del ricorso - con cui il ricorrente Singh Paramjit denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett.

b) ed e) cod. proc. pen. in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - sono manifestamente infondati nonché non consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto costituiti da mere doglianze in punto di fatto, inammissibili come precisato per l'altro ricorrente. Inoltre, le contestazioni che concernono il trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono manifestamente infondate in quanto la Corte territoriale ha riportato argomentazioni di merito, ma non ha posto in luce vizi rilevanti ex art. 606 cod. proc. pen., chiedendo a questa Corte una rivalutazione in fatto che non le compete;

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. All'esito odierno del giudizio non consegue, invece, la condanna delle parti ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, giacché il difensore di queste ultime non ha svolto alcuna utile attività difensiva, limitandosi a rassegnare conclusioni, peraltro non compatibili con l'ambito del giudizio di legittimità. A questo riguardo, il Collegio intende dare seguito agli insegnamenti di Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 (non massimata sul punto), secondo cui, con riferimento al giudizio di legittimità celebrato con rito camerale non partecipato, anche laddove previsto dalla normativa introdotta per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, la parte civile, pur in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così dec