Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27086/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and failure to exhaust appellate remedies.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27086/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant raised generic complaints regarding procedural violations and the subjective element of the crime without specific factual support. The court rejected these arguments because they lacked the required specificity under criminal procedure law and failed to address issues already decided by the appellate court.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.: appeals must be specific and arguable; generic complaints or those not properly raised at the appellate level are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds specificity requirement exhaustion of remedies criminal procedure law subjective element procedural costs abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
e 223 L.F.; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi
quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv.
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv.
Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica
269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica).
Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa
Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, Botta
Sez. 1, n. 7096 del 20/01/1986, Ferrara
262700; Sez. 1, n. 7096 del 20/01/1986, Ferrara, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IOVINE MICHELE nato a LETTERE il 28/09/1972 avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 14309/2024 Rilevato che l'imputato Iovine Michele ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Venezia ha parzialmente riformato, in riferimento al trattamento sanzionatorio, la sentenza emessa dal Tribunale di Padova di condanna per i delitti di cui agli artt. 216 comma 1 n.

2) e 223 L.F.; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett.

c) cod. proc. pen. in ordine alla mancata traduzione dell'imputato in giudizio - è manifestamente infondato quando lamenta la mancata partecipazione al giudizio di appello siccome collaboratore di giustizia sottoposto a programma di protezione, giacché il processo di secondo grado si è svolto in forma cartolare, donde non era prevista la partecipazione delle parti e, quando si duole della mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, è del tutto generico circa le ragioni per cui la riapertura istruttoria sarebbe stata necessaria; quando poi il ricorrente, per la prima volta, lamenta fumosamente l'esistenza di un impedimento a comparire nel giudizio di primo grado, lo fa in maniera del tutto generica, senza neanche precisare da quando egli è stato sottoposto a programma di protezione e se tale programma fosse, in concreto, impeditivo rispetto alla sua partecipazione ovvero se avesse rappresentato al Tribunale tale suo impedimento, chiedendo l'emissione dei provvedimenti necessari a garantirgli la partecipazione al processo;

Rilevato che il secondo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in ordine al giudizio di penale responsabilità - il terzo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett.

b) ed e) cod. proc. pen. in ordine all'erronea sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale quarto motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett.

b) ed e) cod. proc. pen. in ordine all'erronea sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotte fraudolenta documentale -, il quinto motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità e alla mancata riqualificazione in bancarotta semplice — e il sesto motivo di ricorso — che reitera le precedenti doglianze — in primo luogo sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, si limitano a propugnare — peraltro non chiaramente e con un frasario decisamente ridondante — una tesi alternativa e negatoria, ma non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; peraltro i motivi sull'oggettività del fatto sono anche indeducibili perché si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.

Rilevato, inoltre, che sulla qualifica di amministratore di fatto dell'imputato e sulla riqualificazione in bancarotta semplice, non vi era motivo di appello, dal che ulteriormente consegue l'inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316;

Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica). Rilevato, ancora, che tutte le doglianze che riguardano il coefficiente soggettivo sono inammissibili siccome seguono a motivo di appello generico e, quindi, geneticamente inammissibile, sicché la Corte territoriale poteva non prenderlo in considerazione, trattandosi di un'ipotesi riconducibile ad una causa di inammissibilità originaria del gravame di merito. I motivi generici, infatti, restano colpiti dalla sanzione di inammissibilità anche quando la sentenza del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione, donde il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi così viziati in radice non può essere oggetto, a pena di inammissibilità, di ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808;

Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700; Sez. 1, n. 7096 del 20/01/1986, Ferrara, Rv. 173343). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am