Italian Court dismisses appeal against attempted theft conviction for generic and unfounded lack of reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Lori and Silvana Braidich inadmissible regarding their challenge to the sentencing reasoning. The appellants argued for a better penalty treatment and the application of a specific mitigating circumstance, but the appellate court had already clarified the calculation and explained the reduction for attempted theft without logical flaws. The court rejected these claims as manifestly unfounded and generic, ruling that the lower court's exclusion of the mitigating circumstance was not illogical given the value of the stolen goods.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62, n. 4) cod. pen.; Art. 595 cod. proc. pen.: Appeals claiming a lack of reasoning or illogicality in sentencing quantification are inadmissible if the appellate court's explanation is immune from logical defects and the appellants fail to provide specific grounds for a better treatment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BRAIDICH LORI nato a FIRENZE il 16/02/1977 BRAIDICH SILVANA nato a OSTUNI il 18/07/1956 avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 11218/24 Rilevato che le imputate Braidich Lori e Braidich Silvana ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che ha confermato la sentenza del Tribunale di Treviso di condanna per il reato di furto tentato; Rilevato che l'unico motivo dei ricorsi - nella parte in cui le ricorrenti lamentano mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quanto alla quantificazione della pena - è manifestamente infondato e generico giacché 1) la Corte di appello, ad integrazione della sentenza di primo grado, ha precisato il calcolo della pena, 2) ha dato conto del quantum di diminuzione per il tentativo, spiegando, con motivazione immune da vizi logici, le ragioni della quantificazione della riduzione;
3) le ricorrenti non hanno chiarito le ragioni per le quali avrebbero meritato un trattamento sanzionatorio migliore. Considerato, quanto alla doglianza che concerne la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.
4) cod. pen., che essa è aspecifica in quanto non tiene conto della motivazione della Corte distrettuale, che non è manifestamente illogica laddove ha escluso l'attenuazione della pena in ragione del valore della merce sottratta. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 25 giugno 202