Ordinanza — n. 27083/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul.ricorso proposto da: CHIKA SAIFEDDINE nato a REGGIO EMILIA il 28/06/1994 avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 11213/24 Rilevato che l'imputato Chika Saifeddine ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna di condanna per il reato di tentato furto di cosa esposta alla pubblica fede; Rilevato che l'unico motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quanto alla insussistenza di cause di proscioglimento - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 27083/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 581, comma 1, lett.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul.ricorso proposto da: CHIKA SAIFEDDINE nato a REGGIO EMILIA il 28/06/1994 avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 11213/24 Rilevato che l'imputato Chika Saifeddine ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna di condanna per il reato di tentato furto di cosa esposta alla pubblica fede; Rilevato che l'unico motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quanto alla insussistenza di cause di proscioglimento - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 25 giugno 2024.