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Ordinanza — n. 27081/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian appeal dismissed as inadmissible due to lack of specificity regarding statutory mitigation circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27081/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Ayad Saida inadmissible and ordered her to pay costs. The appellant argued for generic mitigating circumstances under Article 62 bis of the Penal Code, but the appeal was rejected because it failed to specifically address the first-instance court's reasoning. The court ruled that such procedural defects must be raised at every stage of the proceedings and cannot be cured later.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis cod. pen.; Appeals lacking specific reference to the first-instance court's reasoning on statutory mitigation are inadmissible as they violate the principle of contradiction and the requirement for specific grounds.

Parole chiave

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inadmissible appeal specificity of grounds generic mitigation contradictory proceedings Article 62 bis procedural defect Cassazione ruling allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62 bis cod. pen.
art. 62 bis cod.pen

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite Galtelli
Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri
Sez. 4, n. 16399 del 03/10/1990, Pacetti
260359; Sez. 4, n. 16399 del 03/10/1990, Pacetti, Rv.
Sez. 1, n. 3462 del 24/09/1987, Mozzillo
Sez. 1, n. 3462 del 24/09/1987, Mozzillo, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AYAD SAIDA nato il 11/10/1977 avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 11102/24 Rilevato che l'imputata Ayad Saida ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna di condanna per il reato di furto tentato; Rilevato che il ricorso - con cui la ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze generiche ex art. 62 bis cod.pen. - è inammissibile, in primo luogo, perché era aspecifico il motivo di appello rispetto alla motivazione che il Giudice di prime cure aveva esteso.

Tale anomalia va rilevata ora per allora perchè l'inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sezioni Unite Galtelli, in motivazione; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359; Sez. 4, n. 16399 del 03/10/1990, Pacetti, Rv. 185996;

Sez. 1, n. 3462 del 24/09/1987, Mozzillo, Rv. 176912). Rilevato, in secondo luogo, che il ricorso è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore. Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899;

Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 25 g