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Ordinanza — n. 27079/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27079/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27079/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FURFARO FRANCESCA natqa POLISTENA il 29/09/1983 avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 11039/24 Rilevato che l'imputata Furfaro Francesca ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria che ha confermato la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria di condanna per il reato di cui al capo a) (invasione di terreno) e al capo c) (furto aggravato); Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui la ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quanto alla ritenuta erronea colpevolezza riguardo ai reati contestati basata su prove meramente indiziarie - non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentativa avverso la sentenza oggetto di ricorso ( Sez. 2, n.42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 27079/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, 243838); Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui la ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quanto alla mancata applicazione della sospensione condizionale della pena - è aspecifico in quanto la ricorrente non si è avveduta che, con argomentazione del tutto corretta in diritto, la Corte distrettuale ha evidenziato, oltre che la prognosi sfavorevole di recidiva, anche la circostanza tranchant costituita dall'ostacolo alla concessione del beneficio legato al fatto che l'imputata aveva già goduto due volte della sospensione condizionale della pena.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revoca della sospensione condizionale pene condizionali remissione della pena liberazione condizionale revisione della sentenza penale
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FURFARO FRANCESCA natqa POLISTENA il 29/09/1983 avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 11039/24 Rilevato che l'imputata Furfaro Francesca ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria che ha confermato la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria di condanna per il reato di cui al capo a) (invasione di terreno) e al capo c) (furto aggravato); Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui la ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quanto alla ritenuta erronea colpevolezza riguardo ai reati contestati basata su prove meramente indiziarie - non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentativa avverso la sentenza oggetto di ricorso ( Sez. 2, n.42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, 243838); Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui la ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quanto alla mancata applicazione della sospensione condizionale della pena - è aspecifico in quanto la ricorrente non si è avveduta che, con argomentazione del tutto corretta in diritto, la Corte distrettuale ha evidenziato, oltre che la prognosi sfavorevole di recidiva, anche la circostanza tranchant costituita dall'ostacolo alla concessione del beneficio legato al fatto che l'imputata aveva già goduto due volte della sospensione condizionale della pena.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 25 gi