Cassation Court dismisses appeal for manifestly unfounded claim of fact diversity in defamation case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the claim of fact diversity was manifestly unfounded. The appellant argued a violation of Article 606 of the Criminal Procedure Code regarding the qualification of the offense as editor-in-chief, but the court found no radical transformation of the factual scenario. The decision emphasizes that the defendant had sufficient opportunity to defend themselves regarding the subject matter of the charge throughout the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.; The claim of diversity of fact is inadmissible if the defendant had concrete opportunity to defend themselves regarding the object of the charge, as a mere literal comparison is insufficient to establish a violation of defense rights.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARCHIDI GABRIELE nato a COSENZA il 12/11/1964 avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 10923/2024 Rilevato che l'imputato Carchidi Gabriele ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza di condanna del reato di diffamazione; Rilevato che il motivo unico di ricorso - con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett.
b) cod. proc. pen. in relazione alla qualificazione del fatto di reato - è manifestamente infondato in quanto non si ravvisa alcuna diversità tra l'addebito condensato nel capo di imputazione e quello concernente la condanna quale direttore responsabile del sito ove l'articolo era stato pubblicato; A questo riguardo, giova precisare che la lettura del combinato disposto degli artt.521 e 522 cod. proc. pen. non può prescindere dall'esegesi che ne ha offerto questa Corte, anche a Sezioni Unite. Secondo il Supremo consesso, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez.
U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205619; in termini, cfr. Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, Ogbeifun Hope, Rv. 281477; Sez. 2, n. 34969 del 10/05/2013, Caterino e altri, Rv. 257782; Sez. 5, n. 9347 del 30/01/2013, Baj e altro, Rv. 255230; Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012, dep. 2013, Domizi e altri, Rv. 254888; nonché le motivazioni di Sez. 5, n. 31680 del 22/05/2015, Cantoro, Rv. 264673). Volendo schematizzare al massimo il principio enunciato, ciò che rileva, dunque, non è il dato "secco" dell'assenza, nella contestazione, del segmento fattuale per cui è intervenuta condanna, ma la concreta verifica se, rispetto a questo novum, l'imputato abbia potuto esercitare le proprie prerogative difensive, prerogativa di cui certamente il prevenuto ha goduto allorché ha posto la questione della riferibilità soggettiva della condotta.
Rilevato, inoltre, che il ricorso sarebbe comunque inammissibile perché non vi era motivo di appello sulla diversità del fatto, né l'eccezione risulta formulata nel corso del giudizio di appello, donde trova applicazione il principio, sedimentato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui tale nullità è di ordine generale a regime intermedio (ex multis, Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv. 269886; Sez. 5, n. 572 del 30/09/2013, dep. 2014, Scafo e altro, Rv. 258709); da ciò ulteriormente consegue che essa, a norma dell'art. 180 cod. proc. pen., se si è verificata nel giudizio, può essere rilevata — o eccepita fino alla sentenza del grado successivo.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro