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Ordinanza — n. 27066/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27066/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27066/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARCHIDI GABRIELE nato a COSENZA il 12/11/1964 avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 10916/2024 Rilevato che l'imputato Carchidi Gabriele ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza di condanna del reato di cui all'art. 595 commi 1 e 3 cod. pen.; Rilevato che il ricorso - con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett.

Regesto Legislator

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art. 180 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 27066/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 595 commi 1 e 3 cod. pen.; Rilevato che il ricorso - con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett.

Parole chiave

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natura dell'infrazione perseguimento penale per diffamazione ruolo di capofila o di istigatore cancellazione dall'albo avvocati censura costituzionale colpa del patrocinatore

Disposizioni normative citate

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art. 180 cod. proc. pen
258709); da ciò ulteriormente consegue che essa, a norma dell'art. 180 cod. proc. pen., se si è verificata nel giudizio, può essere rilevata — o eccepita — fino alla sentenza del grado successivo.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARCHIDI GABRIELE nato a COSENZA il 12/11/1964 avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 10916/2024 Rilevato che l'imputato Carchidi Gabriele ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza di condanna del reato di cui all'art. 595 commi 1 e 3 cod. pen.; Rilevato che il ricorso - con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett.

b) cod. proc. pen. in ordine alla qualificazione del fatto - è inammissibile in quanto manifestamente infondato perché la conclusione secondo cui la responsabilità sia stata ascritta a Carchidi sulla base della sua qualità di direttore di una testata giornalistica è disancorata dal contenuto della sentenza impugnata, laddove l'articolo non è stato addebitato al ricorrente della citata qualità, ma come autore diretto, secondo un ragionamento non manifestamente illogico, che ha preso le mosse dalla riferibilità del blog al medesimo; Rilevato, inoltre, che il ricorso sarebbe comunque inammissibile perché non vi era motivo di appello sulla diversità del fatto, né l'eccezione risulta formulata nel corso del giudizio di appello, donde trova applicazione il principio, sedimentato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui tale nullità è di ordine generale a regime intermedio (ex multis, Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv. 269886;

Sez. 5, n. 572 del 30/09/2013, dep. 2014, Scano e altro, Rv. 258709); da ciò ulteriormente consegue che essa, a norma dell'art. 180 cod. proc. pen., se si è verificata nel giudizio, può essere rilevata — o eccepita — fino alla sentenza del grado successivo. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 25 giugno 20