Italian Court dismisses appeals for preferential bankruptcy fraud due to procedural defects and lack of specific arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Gilardi Pierantonio and Sigoli Giorgio inadmissible regarding their conviction for preferential bankruptcy fraud. The court found the first appeal ground regarding prescription calculation legally unfounded based on established precedent, while the remaining grounds were rejected as specific, generic, or merely reiterating arguments already dismissed at the appellate level. Consequently, the appeals were dismissed, and the defendants were ordered to pay procedural costs and a fine to the state.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 cod. proc. pen.; Art. 606 cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they lack a specific argumentative link to the contested decision or merely repeat reasons already rejected by the lower court without providing new critical analysis.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GILARDI PIERANTONIO nato a BERGAMO il 12/07/1948 SIGOLI GIORGIO nato a BERGAMO il 31/05/1947 avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 10860/2024 Rilevato che gli imputati Gilardi Pierantonio e Sigoli Giorgio ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Bergamo di condanna per il reato di bancarotta fraudolenta preferenziale e da operazioni dolose , ha ridotto la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216 ultimo comma L.F. nella misura di anni cinque; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui i ricorrenti denunziano inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett.
b) cod. proc. pen. in relazione al calcolo del termine di prescrizione per il reato di bancarotta preferenziale - è manifestamente infondato. Secondo indirizzo assolutamente consolidato di questa Corte, infatti, ai fini del calcolo della prescrizione, la recidiva deve essere considerata anche se il giudice l'ha ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti generiche (tra le altre, Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021 , Rv. 282057 - 01, FERRARA; Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Rv. 280059 - 01, LATTANZI); Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui i ricorrenti denunziano inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett.
e) cod. proc. pen. in relazione all'erronea valutazione dei fatti - e il terzo motivo di ricorso - con cui i ricorrenti denunziano inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett.
e) cod. proc. pen. in ordine alla valutazione dei fatti quanto al reato ex art. 223 L.F. - sono entrambi aspecifici, in quanto i ricorrenti hanno mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché hanno seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muovevano censure alla decisione avversata. A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli Rv. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato; l'argomento di censura è, inoltre, indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata);
Rilevato che il quarto motivo di ricorso - con cui i ricorrenti denunziano inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett.
b) cod. proc. pen. in ordine al giudizio di penale responsabilità - è del tutto generico, essendo composto di mere affermazioni di principio; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro