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Ordinanza — n. 27059/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27059/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27059/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KAJANA LEONARD nato il 16/05/1979 avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 10854/2024 Rilevato che l'imputato Kajana Leonard ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Milano di condanna per i reati di cui agli artt. 582, 585 e 612 comma 2 cod. pen.; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 27059/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 582, 585 e 612 comma 2 cod. pen.; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett.

Parole chiave

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attenuazione della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali riesame dell'entità pena pena pecuniaria sospesa motivi di cassazione sanzione sostitutiva
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KAJANA LEONARD nato il 16/05/1979 avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 10854/2024 Rilevato che l'imputato Kajana Leonard ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Milano di condanna per i reati di cui agli artt. 582, 585 e 612 comma 2 cod. pen.; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett.

b) ed e) cod. proc. pen. in ordine al giudizio di penale responsabilità - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato che il secondo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett.

b) ed e) cod. proc. pen. in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore. Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899;

Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 giugn