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Ordinanza — n. 27057/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for aggravated theft as generic mitigating circumstances were properly denied based on personal and factual indices.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27057/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Mhamdi Salah inadmissible regarding his conviction for aggravated theft. Salah argued that the Court of Appeal failed to recognize generic mitigating circumstances, but the court found this complaint manifestly unfounded. The appellate court correctly relied on specific personal and factual indices to justify denying lenient treatment, aligning with established jurisprudence that judges need not consider every favorable element.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.; Art. 601 c.p.: When denying generic mitigating circumstances, the judge may limit consideration to decisive or relevant elements rather than all facts deduced by the parties.

Parole chiave

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aggravated theft generic mitigating circumstances inadmissible appeal personal indices factual indices Corte di Cassazione penal procedure condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.
Art. 601 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri
259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MHAMDI SALAH nato il 23/09/1983 avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 10811/24 Rilevato che l'imputato Mhamdi Salah ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano di condanna per il reato di furto aggravato; Rilevato che l'unico motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore (cfr. pagg. 3-4).

Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 25 giugno 20