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Ordinanza — n. 27056/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds lacking specific factual elements under procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27056/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Radulovic Susanna inadmissible and ordered her to pay procedural costs. The appellant challenged a second-instance sentence reducing her prison term for attempted burglary, arguing a violation of Article 606 of the Code of Criminal Procedure regarding criminal liability proceedings. The court rejected this claim because the appeal grounds were too generic, failing to cite specific factual elements required by Article 581 to allow the reviewing judge to exercise its supervisory power.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and lack specific factual elements, preventing the reviewing judge from identifying the merits of the criticism.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds factual elements criminal liability procedural law Cassation review sentencing reduction motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
in relazione al giudizio di penale responsabilità - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
pen., ha rideterminato la pena inflitta all'imputata in quella di anni due di reclusione ed euro 464,00 di multa; Rilevato che il motivo unico di ricorso - con cui la parte ricorrente denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett.
art. 625 comma 2 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADULOVIC SUSANNA nato a TORINO il 04/11/1997 avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 10785/2024 Rilevato che l'imputata Radulovic Susanna ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Milano di condanna per il reato di tentato furto in abitazione aggravato ex art. 625 comma 2 cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta all'imputata in quella di anni due di reclusione ed euro 464,00 di multa; Rilevato che il motivo unico di ricorso - con cui la parte ricorrente denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett.

e) cod. proc. pen. in relazione al giudizio di penale responsabilità - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, si limita a mere considerazioni teoriche e non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 giugno 2024.