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Ordinanza — n. 27054/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against criminal penalty as sentencing discretion belongs to trial judges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27054/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Smaili Oussama inadmissible regarding his challenge to the criminal penalty imposed for perjury. The appellant argued that the lower court violated legal principles in sentencing, but the Court held that determining the specific penalty falls within the discretionary power of the trial judge. Consequently, the Court ruled that the first ground of appeal was not permitted in a legality review and was therefore rejected.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; The Supreme Court holds that the discretion of the trial judge in setting the criminal penalty, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, is not subject to review on grounds of violation of law in a legality appeal.

Parole chiave

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criminal sentencing discretion perjury conviction legality appeal inadmissibility penal code provisions judicial discretion review gravità della pena sanzioni penali sanzione sproporzionata

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
art. 495 comma 2 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SMAILI OUSSAMA nato il 25/04/1987 avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 10752/2024 Rilevato che l'imputato Smaili Oussama ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Milano di condanna del reato di cui all'art. 495 comma 2 cod. pen.; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge penale e vizio di motivazione con riferimento all'applicazione dei criteri di cui all'art.133 cod. pen. nella determinazione della pena - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pagg. 3 - 4 della sentenza impugnata e la valorizzazione in nnalam partem dei precedenti penali dell'imputato );

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 giugno 2024.