Ordinanza — n. 27052/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVADINI EMANUELA nato a BERGAMO il 12/09/1961 avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 10737/2024 Rilevato che l'imputata Cavadini Emanuela ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Milano di condanna del reato di cui all'art. 223 comma 2 n.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 27052/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 223 comma 2 n.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVADINI EMANUELA nato a BERGAMO il 12/09/1961 avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 10737/2024 Rilevato che l'imputata Cavadini Emanuela ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Milano di condanna del reato di cui all'art. 223 comma 2 n.
2) L.F.; Rilevato che il motivo unico di ricorso - con cui la parte ricorrente denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett.
e) cod. proc. pen. quanto al giudizio di penale responsabilità dell'imputata - è generico per indeterminatezza perché, risolvendosi per la gran parte in citazioni giurisprudenziali, risulta privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen.; a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, infatti, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; inoltre, nei punti in cui il ricorso diventa più dettagliato, tenta solamente di contestare il ragionamento della Corte di Appello, senza però confrontarsi con l'intero complesso della motivazione, in cui i Giudici di appello hanno puntualmente verificato — con esito negativo — l'esistenza dei parametri che la giurisprudenza di questa Corte ha individuato quali possibili indicatori della forza maggiore, rapportandoli alle cause della crisi d'impresa, al loro grado di prevedibilità e alle possibilità di scelta dell'autrice del fatto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 giugno 202