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Ordinanza — n. 27050/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal regarding absent defendant's contestation notice, ruling it a general nullity requiring timely appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27050/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the contestation notice was invalid due to lack of direct service to the absent defendant. The court found the notice was validly served to the defense attorney via SNT and constituted only a general nullity. Consequently, the appeal was rejected because such defects must be raised before the appellate judgment, which had already been issued.

Regesto Legislator

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Art. 157, comma 8-bis c.p.p.; Art. 160 c.p.p.: Service of a contestation notice to the defense attorney constitutes valid notification; general nullities arising from irregular service must be raised before the appellate judgment, not in cassation.

Parole chiave

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general nullity service of process defense attorney appellate deadline contestazione di reato SNT notification inadmissible appeal corrispondenza con il difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 157, comma 8-bis c.p.p.
La prima è che la notifica può ritenersi validamente effettuata al difensore ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis cod.
Art. 160 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 119 del 27/10/2004
Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep.
Sez. 2, n. 48260 del 23/09/2016
229539; Sez. 2, n. 48260 del 23/09/2016; Zinzi, Rv.
Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016
268431; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Fenyves, Rv.
Sez. 4, n. 40066 del 17/09/2015
266613; Sez. 4, n. 40066 del 17/09/2015, Bellucci, Rv.
Sez. 6, n. 42755 del 24/09/2014
264505; Sez. 6, n. 42755 del 24/09/2014, Zemzanni, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARLEO LUCA nato a MILANO il 30/09/1981 avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 10730/24 r Rilevato che l'imputato Carleo Luca ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Milano di condanna per il reato di bancarotta distrattiva, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche e la rideternninazione della pena in anni due di reclusione;

Premesso che, trattandosi di questione processuale, questa Corte è Giudice del fatto e, per decidere sul ricorso, può accedere agli atti del procedimento, prescindendo dalla motivazione con la quale il Giudice di merito abbia eventualmente già risolto la questione, ove precedentemente già prospettata; Rilevato che l'unico motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta inosservanza delle norme processuali quanto al portato, in termini di nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado, della omessa notifica del verbale contenente la contestazione di reato concorrente all'imputato assente - è manifestamente infondato per le ragioni che seguono.

Detto verbale è stato ritualmente notificato, all'Avv. Sabrina Carretta, difensore dell'imputato, il 7 ottobre 2021 mediante SNT. La manifesta infondatezza riposa su due considerazioni. La prima è che la notifica può ritenersi validamente effettuata al difensore ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis cod. proc. pen. La seconda è che, poiché si tratta al più di notifica effettuata in forma diversa da quella prescritta, poiché la parte non ha dedotto che si tratta di forma di notificazione che è stata del tutto inidonea a consentire la conoscenza della nuova contestazione all'imputato, si tratterebbe di nullità di ordine generale a regime intermedio e, pertanto, essendosi verificata nel giudizio di primo grado, andava dedotta entro la pronunzia della sentenza di appello (sulla natura delle nullità, cfr.

Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539; Sez. 2, n. 48260 del 23/09/2016; Zinzi, Rv. 268431; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Fenyves, Rv. 266613; Sez. 4, n. 40066 del 17/09/2015, Bellucci, Rv. 264505; Sez. 6, n. 42755 del 24/09/2014, Zemzanni, Rv. 260434) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,