Criminal appeal dismissed as inadmissible because no cassation appeal exists against jurisdiction rulings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil party's appeal inadmissible, ordering her to pay legal costs and a fine. The sole ground of appeal alleged violations of procedural articles regarding jurisdiction over a theft charge. The court ruled that such appeals are barred because no cassation remedy exists against rulings on jurisdiction that may trigger conflicts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 568, comma 2, cod. proc. pen.; No cassation appeal may be filed against rulings on jurisdiction that can give rise to a conflict.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso proposto dalla parte civile: SINISI ANNA nato a MINERVINO MURGE il 20/03/1969 nel procedimento a carico di: D'ERCHIA LUCIA nato a MASSAFRA il 01/04/1949 avverso la sentenza del 21/11/2023 del GIUDICE DI PACE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 9931/2024 Rilevato che la parte civile Sinisi Anna ricorre avverso la sentenza con cui il Giudice di Pace di Taranto ha dichiarato la sua incompetenza per materia in ordine al reato di cui all'art. 585 cod. pen. ascritto in capo all'imputata D'Erchia Lucia; Rilevato che il motivo unico di ricorso - con cui la parte ricorrente denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett.
b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 21 cod. proc. pen. e 4 d.lgs. n. 274 del 2000 - è inammissibile, in quanto, contro le sentenze sulla competenza che possono dare luogo ad un conflitto non può essere proposto ricorso per cassazione (art. 568, comma 2, cod. proc. pen.; Sez. 5, n. 33545 del 11/05/2015, Calefato, V; Sez. 5, n. 6366 del 18/10/2013, dep. 2014, Sergiacomo, Rv. 258865); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 giugno 2024.