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Ordinanza — n. 27046/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against conditional sentence suspension revocation due to lack of proof of absolute impossibility to pay.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27046/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court revoked the suspended sentence because the appellant failed to demonstrate absolute impossibility to pay the required provisional sum. The court held that mere unemployment is insufficient without evidence of active job search efforts, which the appellant only began after the prosecution requested revocation.

Regesto Legislator

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Art. 167 c.p.; Art. 168 c.p.: The failure to fulfill obligations attached to a conditional sentence does not automatically revoke the benefit; only absolute impossibility, proven by the convicted person, precludes revocation.

Parole chiave

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conditional sentence suspension provisional payment obligation absolute impossibility standard unemployment as defense inadmissible appeal sospensione delle indennità di disoccupazione disoccupazione imputabile a colpa dell'assicurato cessazione delle prestazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 167 c.p.
Art. 168 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 1656 del 06/03/1998, Fontana
Sez. 1, n. 43905 del 14/10/2013, Bullo
211917 - 01), e che, per converso, solo la dimostrazione, da parte del condannato, dell'assoluta impossibilità di provvedere, preclude l'adozione, in sede esecutiva, dell'ordinanza di revoca (Sez. 1, n. 43905 del 14/10/2013, Bullo, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SGIBNEVA YULIA nato il 11/07/1983 avverso l'ordinanza del 29/12/2023 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso proposto da Yulia Sgibneva;

1. Considerato che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «Nell'ipotesi di subordinazione della sospensione condizionale della pena all'adempimento di determinati obblighi, l'inosservanza di questi da parte del condannato non comporta la revoca automatica del beneficio, potendo l'interessato allegare la comprovata impossibilità dell'adempimento» (Sez. 2, n. 1656 del 06/03/1998, Fontana, Rv. 211917 - 01), e che, per converso, solo la dimostrazione, da parte del condannato, dell'assoluta impossibilità di provvedere, preclude l'adozione, in sede esecutiva, dell'ordinanza di revoca (Sez. 1, n. 43905 del 14/10/2013, Bullo, Rv. 257587 - 01);

2. Rilevato che il provvedimento impugnato nel disporre la revoca della sospensione condizionale della pena per il mancato pagamento - entro il termine fissato in sede di cognizione - della provvisionale di euro 3.000 da parte, ha osservato, con motivazione adeguata e non contraddittoria, che la condannata non aveva dedotto condizioni utili a dimostrare convincentemente la sua assoluta impossibilità di adempimento. Tale non poteva essere considerata la formale condizione di disoccupazione, in sé non idonea a configurare un impedimento di carattere assoluto in assenza di allegazioni sulla ricerca da parte dell'interessata di attività lavorativa (la condannata si era iscritta al centro per l'impego solo dopo la richiesta del Pubblico ministero di revoca del beneficio) e di qualsiasi tentativo di adempiere (anche in modo parziale) all'obbligo impostole 3.

Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma