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Ordinanza — n. 27044/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against refusal to apply recidivism due to lack of criminal intent unity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27044/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the request to apply recidivism based on the continuity of crimes. The appellant argued that three property crimes committed within two years and two others from 2013 should be viewed as a unified criminal plan. The court ruled that the significant time gaps, different execution methods, and involvement of accomplices in one instance disproved any original unitary programming, establishing only a general tendency to commit such offenses.

Regesto Legislator

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Art. 144 c.p.; Art. 616 cod. proc. pen.: Recidivism requires a unitary criminal plan, which is absent when crimes are separated by time, differ in execution, and target distinct legal interests, proving only a general inclination rather than a coordinated design.

Parole chiave

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recidivism continuity unitary criminal plan property crimes criminal intent unity inadmissible appeal reiterazione di reati penali reato continuato riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 144 c.p.
Art. 616 cod. proc. pen.
275451);evi ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
art. 616 cod.proc.pen
275451);evi ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANNA DAVIDE nato a ROMA il 23/11/1972 avverso l'ordinanza del 25/03/2024 del TRIBUNALE di PESCARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Davide Sanna, per mezzo del suo difensore avv. Emanuela De Annicis, ha proposto ricorso contro l'ordinanza con cui il Tribunale di Pescara, in data 25 marzo 2024, ha respinto la sua richiesta di applicare l'istituto della continuazione tra i reati di ricettazione, furto, truffa e falso commessi tra il 2012 e il 2019, giudicati con quattro sentenze, ritenendoli del tutto disomogenei, commessi con modalità diverse, in località diverse e a distanza temporale tra loro, elementi che contrastano con l'ipotesi di una ideazione unitaria; rilevato che il ricorrente deduce la illogicità, carenza e apparenza della motivazione per non avere il giudice dell'esecuzione tenuto conto della omogeneità dei primi tre reati, tutti contro il patrimonio nonché commessi nell'arco di soli due anni, e due di essi addirittura a pochi giorni di distanza, e del fatto di avere egli commesso un altro reato contro il patrimonio nel 2013, che quindi ridurrebbe ulteriormente la distanza temporale tra gli altri reati; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto l'ordinanza impugnata ha applicato correttamente i principi stabiliti dalla sentenza Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074, valutando non provata e non plausibile la programmazione originaria, all'epoca di commissione del reato di ricettazione di un assegno rubato, giudicato con la prima sentenza, anche dei delitti giudicati con le altre tre sentenze, in quanto commessi a due o più anni di distanza, con modalità del tutto diverse nonché violando beni giuridici diversi ed in un caso agendo anche con due complici, circostanze che rendono impossibile ipotizzare la programmazione unitaria, anche solo generica, di tutti i reati, e di un accordo con i detti complici sin dalla commissione del primo reato; ritenuto insussistente anche il vizio della motivazione dedotto dal ricorrente, risultando l'ordinanza completa, logica, non apparente né contraddittoria, atteso che la distanza temporale, la diversità delle modalità esecutive dei vari reati, e la loro non omogeneità, sono elementi logicamente ritenuti dimostrativi della insussistenza di una unicità di disegno criminoso, essendo ravvisabile, piuttosto, una mera inclinazione a commettere un certo tipo di reati; rilevato altresì che il ricorrente non ha fornito alcun ulteriore elemento dimostrativo della programmazione unitaria di tutti i reati, formulando motivi del tutto generici (vedi Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, Rv. 275451);evi ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06 giugn