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Ordinanza — n. 27043/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27043/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27043/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCINI ALESSIO nato a MANDURIA il 01/10/1979 avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; • Ritenuto che Alessio Mancini, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per il reato di cui all'art. 76 comma 3 del D.L.vo n. 159 del 2011; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'applicazione della recidiva, è inammissibile dal momento che l'aggravante ex art. 99 cod. pen. non risulta né contestata, né, conseguentemente, applicata all'imputato; considerato che il secondo motivo, con il quale si censura l'eccessività del trattamento sanzionatorio e la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 99 cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 27043/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 76 comma 3 del D.L.vo n. 159 del 2011; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'applicazione della recidiva, è inammissibile dal momento che l'aggravante ex art. 99 cod. pen. non risulta né contestata, né, conseguentemente, applicata all'imputato; considerato che il secondo motivo, con il quale si censura l'eccessività del trattamento sanzionatorio e la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen.

Parole chiave

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incapacità di discernimento inosservanza del termine perizia psichiatrica insufficiente menomazione psichica responsabilità penale reato mancato

Disposizioni normative citate

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art. 99 cod. pen
159 del 2011; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'applicazione della recidiva, è inammissibile dal momento che l'aggravante ex art. 99 cod. pen.
art. 133 cod. pen
è inammissibile perché con esso vengono formulati in termini del tutto generici rilievi sul merito del trattamento sanzionatorio, non scrutinabili in sede di legittimità, a fronte di una motivazione specifica ed esaustiva sul punto formulata dai Giudici di merito, in conformità alla previsione dell'art. 133 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCINI ALESSIO nato a MANDURIA il 01/10/1979 avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che Alessio Mancini, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per il reato di cui all'art. 76 comma 3 del D.L.vo n. 159 del 2011; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'applicazione della recidiva, è inammissibile dal momento che l'aggravante ex art. 99 cod. pen. non risulta né contestata, né, conseguentemente, applicata all'imputato; considerato che il secondo motivo, con il quale si censura l'eccessività del trattamento sanzionatorio e la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen.

è inammissibile perché con esso vengono formulati in termini del tutto generici rilievi sul merito del trattamento sanzionatorio, non scrutinabili in sede di legittimità, a fronte di una motivazione specifica ed esaustiva sul punto formulata dai Giudici di merito, in conformità alla previsione dell'art. 133 cod. pen.; motivazione con la quale il ricorrente omette del tutto di confrontarsi, incorrendo quindi anche nel vizio di aspecificità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.