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Ordinanza — n. 27033/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of standing and withdrawal, ordering costs under Art. 610 and 613 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27033/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible on procedural grounds, ruling that the appellant lacked standing to file the petition personally after the relevant legal amendment took effect. The appellant had also withdrawn the appeal, which the court cited as an additional reason for rejection. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal filed personally by a defendant against a measure issued under the new procedural regime is inadmissible due to lack of standing, and a subsequent withdrawal reinforces this inadmissibility.

Parole chiave

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lack of standing personal filing procedural amendment withdrawal of appeal procedural costs penalty fund inadmissible appeal impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BADALAMENTI GIOVAN BATTISTA nato a ALCAMO il 10/01/1945 avverso l'ordinanza del 12/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha respinto il reclamo in materia di permesso premio avanzato da Giovan Battista Badala menti.

2. Ricorre personalmente Giovan Battista Badalamenti, riservando i motivi da parte del difensore; motivi che non risultano essere stati depositati.

3. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

4. Occorre poi prendere atto dell'intervenuta rinuncia dal ricorso dell'imputato, che costituisce una ulteriore ragione di inammissibilità del suo ricorso.

5. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro cinquecento, in ragione della intervenuta rinuncia.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende. Così dec