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Ordinanza — n. 27029/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of evidence for unitary criminal intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27029/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared Ibrahim Alberi's appeal against the GIP's refusal to apply the continuity of crimes inadmissible. The applicant argued that two thefts committed in Perugia and Ancona should be treated as a single criminal plan due to similar conduct, but the court found the temporal and territorial distance too great. The decision relied on established precedent stating that such gaps demonstrate a mere personal inclination to commit crimes rather than a unified criminal design.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The continuity of crimes requires proof of a unitary criminal plan, which is absent when offenses are separated by significant time and space, indicating instead a general delinquent propensity.

Parole chiave

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continuity of crimes unitary criminal plan inadmissible appeal theft offenses criminal intent GIP ordinance spatial-temporal distance concorso materiale di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
275451);ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
art. 616 cod.proc.pen
275451);ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074
Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, Rv. 275451
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IBRAHIMI ALBERI nato il 12/07/1998 avverso l'ordinanza del 14/03/2024 del GIP TRIBUNALE di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Alberi Ibrahim', per mezzo del suo difensore avv. Donatella Panzarola, ha proposto ricorso contro l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, in data 14 marzo 2024, ha respinto la sua richiesta di applicare l'istituto della continuazione tra i reati di furto giudicati con due diverse sentenze, commessi in Perugia nel 2018 e in Ancona nel 2019, perché commessi in concorso con soggetti diversi e a notevole distanza di tempo e di luogo, elementi che contrastano con l'ipotesi di una ideazione unitaria originaria, e fanno ritenere che le varie condotte siano frutto di una personale propensione al delitto; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione, per non avere il giudice dell'esecuzione tenuto conto della omogeneità dei delitti, per la stessa tipologia di reato, e delle «analoghe modalità di condotta di tempo e di luogo commesse in un arco temporale ravvicinato»; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto l'ordinanza impugnata ha applicato correttamente i principi stabiliti dalla sentenza Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074, valutando non provata e non plausibile la programmazione originaria, all'epoca di commissione del primo furto, anche del delitto ulteriore, in quanto commesso a distanza di circa un anno e in un contesto, territoriale e di identità dei complici, del tutto diverso; ritenuto insussistente il vizio della motivazione dedotto dal ricorrente, risultando l'ordinanza completa, logica, non apparente né contraddittoria, atteso che la forte distanza temporale e territoriale, e la diversità delle modalità esecutive dei vari delitti, omogenei solo quanto al titolo di reato, sono elementi logicamente ritenuti dimostrativi della insussistenza di una unicità di disegno criminoso, essendo ravvisabile, piuttosto, una mera inclinazione a commettere un certo tipo di reati o una scelta di vita delinquenziale; rilevato altresì che il ricorrente non ha fornito alcun ulteriore elemento dimostrativo della programmazione unitaria di tutti i reati, formulando motivi del tutto generici e indicando una contiguità spazio-temporale palesemente insussistente (vedi Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, Rv. 275451);ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06 giugno 2024 Il Consi