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Ordinanza — n. 27026/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses appeal claiming Rome Supervision Court lacks jurisdiction over differentiated regime cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27026/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared Antonio Piromalli's appeal inadmissible, upholding the Rome Supervision Court's rejection of his constitutional challenge. Piromalli argued that the Rome court lacked proper jurisdiction to review the ministerial decree extending his differentiated regime under Article 41-bis of the Penal Code. The court ruled that the specific jurisdiction of the Rome Supervision Court is explicitly mandated by law and does not violate constitutional principles or the right to a natural judge.

Regesto Legislator

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Art. 41-bis, comma 2-quinquies, Ord. pen.; The legislature's designation of a single national jurisdiction for reviewing differentiated regime extensions does not violate constitutional guarantees or the principle of a pre-established natural judge.

Parole chiave

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differentiated regime Supervision Court jurisdiction constitutional admissibility natural judge principle Article 41-bis Penal Code competenze speciali vigilanza dell'autorità competente inosservanza delle norme sulla competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 41-bis, comma 2-quinquies, Ord. pen.
pen., spetta al Tribunale di sorveglianza di Roma per espressa previsione di legge (art. 41-bis, comma 2-quinquies, Ord. pen.), la quale manifestamente non contrasta con la Carta fondamentale sotto i profili dedotti (artt.
Artt. 3, 25, 27, 117 Cost.
Art. 6 CEDU
192 del 1998) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
192 del 1998) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
192 del 1998) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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sez. 7, ordinanza n. 13911 del 23/02/2023
nello stesso senso sez. 7, ordinanza n. 13911 del 23/02/2023; sez.
sez. 1, n. 36708 del 15/06/2021
13911 del 23/02/2023; sez. 1, n. 36708 del 15/06/2021);
sentenza n. 97 del 2020
sentenza n. 186 del 2018
sentenza n. 122 del 2017
sentenza n. 376 del 1998
ordinanza n. 417 del 2004
ordinanza n. 192 del 1998
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIROMALLI ANTONIO nato a POLISTENA il 29/05/1972 avverso l'ordinanza del 01/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; RILEVATO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo presentato da Antonio Piromalli avverso il decreto ministeriale in data 19/07/2023 di proroga del regime differenziato applicatogli ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen. con decreto emesso dal Ministro della Giustizia. Ritenuto che il ricorso proposto dall'interessato, per mezzo del suo difensore, con il quale si chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale della normativa di riferimento, è inammissibile perché manifestamente infondato.

Osservato, quanto al primo profilo dedotto, che la competenza territoriale a decidere sul reclamo proposto avverso il provvedimento di sottoposizione o di proroga del regime differenziato ex art. 41 bis ord. pen., spetta al Tribunale di sorveglianza di Roma per espressa previsione di legge (art. 41-bis, comma 2-quinquies, Ord. pen.), la quale manifestamente non contrasta con la Carta fondamentale sotto i profili dedotti (artt. 3, 25, 27, 117 Cost. e 6 CEDU); che, infatti, l'istituzione di una giurisdizione di merito, unica a livello nazionale, riflette l'ampia discrezionalità di cui gode al riguardo il legislatore, suscettibile di tradursi in scelte opportunamente differenziate, né pregiudica l'accesso al mezzo di impugnazione, e neppure l'imparzialità dell'organo giudicante; mentre il principio del giudice naturale precostituito è rispettato, posto che la legge individua la competenza del Tribunale di sorveglianza di Roma in base ad un criterio certo ed oggettivo di materia, antecedentemente definito (cfr. nello stesso senso sez. 7, ordinanza n. 13911 del 23/02/2023; sez. 1, n. 36708 del 15/06/2021);

Rilevato, quanto al secondo profilo, che del tutto correttamente il Tribunale di Roma ha ritenuto manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale della normativa in oggetto, in quanto ripetutamente ritenuta aderente ai principi costituzionali; non è ultroneo ricordare come la Corte costituzionale, anche nelle più recenti pronunce, abbia ribadito che il regime differenziato previsto dall'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen, mira a contenere la pericolosità di singoli detenuti, proiettata anche all'esterno del carcere, in particolare impedendo i collegamenti di certi appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i membri di queste che si trovino in libertà: collegamenti che potrebbero realizzarsi attraverso i contatti con il mondo esterno che lo stesso ordinamento penitenziario normalmente favorisce, quali strumenti di reinserimento sociale (sentenze n. 97 del 2020; n. 186 del 2018, n. 122 del 2017 e n. 376 del 1998; ordinanze n. 417 del 2004 e n. 192 del 1998) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen