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Ordinanza — n. 27024/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds; court rejects appeal regarding fraudulently assumed surname to evade expulsion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27024/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Xhuti Dhimitri inadmissible, ruling the sole ground raised was generic and factually unfounded. The lower court had applied Article 131 bis of the Penal Code, finding the defendant's re-entry fraudulent due to the deceptive use of his wife's surname to conceal his identity from an expulsion order. The court upheld this decision, emphasizing that assessing the gravity of the offense requires a comprehensive evaluation of specific factual elements and subjective culpability under Article 133 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: An appeal based on generic allegations without concrete factual substantiation is inadmissible, as the assessment of the gravity of the offense requires a holistic evaluation of specific conduct and culpability.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds fraudulent re-entry assumed surname Article 131 bis Article 133 gravity of offense frode alla legge sugli stranieri

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
La Corte distrettuale non ha ritenuto applicabile l'istituto previsto l'art. 131 bis cod.
Art. 133, primo comma, cod. pen.
Si tratta di motivazione plausibile in fatto ma anche giuridicamente corretta atteso che il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessiva e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod.
art. 131 bis cod. pen
La Corte distrettuale non ha ritenuto applicabile l'istituto previsto l'art. 131 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590.
pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590.).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto.da: XHUTI DHIMITRI nato il 14/08/1981 avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ÀLIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. DIritrt1/41->eX 1. Ritenuto che l'unico motivo dedotto da\Dimitrì Xhuti non supera il vaglio di inammissibilità perché generico, interamente versato in fatto e comunque manifestamente infondato. La Corte distrettuale non ha ritenuto applicabile l'istituto previsto l'art. 131 bis cod. pen. per la gravità del fatto, desunta non da affermazioni apodittiche ma sostanziate da elementi fattuali concreti e specifici ossia le modalità particolarmente fraudolente del reingresso nel territorio nazionale avvenuto sfruttano il sotterfugio di assumere il cognome dlela moglie, cercando di occultare la coincidenza tra l'identità del soggetto espulso e quella del soggetto entrato con cognome di Wang.

Si tratta di motivazione plausibile in fatto ma anche giuridicamente corretta atteso che il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessiva e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590.).

2. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 6 gi