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Ordinanza — n. 27022/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to merit-based arguments violating unity of criminal intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27022/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Fabio Lentino's appeal inadmissible because his arguments regarding the unity of criminal intent were merit-based rather than procedural. Lentino argued that the lower court incorrectly failed to recognize a unified criminal plan across five separate judgments involving counterfeit goods and money laundering. The court rejected this, noting that the lower court's reasoning was illogical and that such substantive re-evaluations are strictly prohibited in cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be based on errors of law or procedure; arguments challenging the factual assessment of the unity of criminal intent constitute inadmissible merit-based censure.

Parole chiave

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unity of criminal intent cassation inadmissibility merit-based censure factual re-evaluation counterfeit goods trade money laundering criminal planning contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
art. 474 cod. pen
ha ritenuto insussistenti gli elementi per ritenere l'unitarietà della programmazione criminosa tra i fatti giudicati con le cinque sentenze in istanza specificate, ed ha osservato che, nonostante l'omogeneità delle norme incriminatrici violate (commercio di prodotti con segno falsi ex art. 474 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LENTINO FABIO nato a NAPOLI il 13/10/1990 avverso l'ordinanza del 06/03/2024 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Fabio Lentino ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01 ), atteso che, con motivazione affatto illogica, il G.E. ha ritenuto insussistenti gli elementi per ritenere l'unitarietà della programmazione criminosa tra i fatti giudicati con le cinque sentenze in istanza specificate, ed ha osservato che, nonostante l'omogeneità delle norme incriminatrici violate (commercio di prodotti con segno falsi ex art. 474 cod. pen. e ricettazione), trattandosi di episodi commessi dal Lentino in varie parti di Italia nel periodo intercorrente tra il 22/06/2015 ed il 23/10/2015, le condotte criminose non fossero tra loro collegate e prefigurabili dal Lentino, neppure astrattamente.

Osservato che le censure attengono tutte al merito e invocano, sostanzialmente, una nuova valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis