Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded arguments regarding unitary criminal intent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Emiliano Belletti inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The lower court had rejected the claim of unitary criminal intent based on a two-year gap between offenses, despite identical criminal statutes. The Court found this reasoning illogical, noting that temporal distance is merely one indicator and does not automatically negate a unified criminal will.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 629 cod. pen; The temporal distance between criminal acts is not an absolute bar to finding unitary criminal intent, and a lower court's rejection of such intent based solely on a two-year gap constitutes a manifestly unfounded error.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLETTI EMILIANO nato a ROMA il 02/06/1973 avverso l'ordinanza del 12/02/2024 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Emiliano Belletti ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01 ), atteso che, con motivazione affatto illogica, il G.E. ha ritenuto insussistenti gli elementi per ritenere l'unitarietà della programmazione criminosa tra i fatti giudicati con le due sentenze in istanza specificate, ed ha osservato che, nonostante l'omogeneità delle norme incriminatrici violate (art. 629 cod. pen), il lasso temporale intercorso tra i fatti (due anni) preclude la possibilità di immaginare una preventiva ideazione unitaria: a tale riguardo appare opportuno rammentare che il criterio temporale è uno degli indici di valutazione della esistenza o meno di una volizione unitaria ed in presenza di una distanza temporale cospicua tra i fatti (come avvenuto nel caso di specie), non è illogica la decisione reiettiva del giudice dell'esecuzione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci