Ordinanza — n. 27019/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza emessa in data 23 gennaio 2024 il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha respinto il reclamo proposto da Mohamed Shili, alias Foued Shili, avverso il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza ha respinto la richiesta di liberazione anticipata per il semestre 03/06/2022- 03/12/2022.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 27019/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHILI MOHAMED (C.U.I. 0492QMM) nato il 22/07/1978 avverso l'ordinanza del 23/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAiato avviso al.- udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza emessa in data 23 gennaio 2024 il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha respinto il reclamo proposto da Mohamed Shili, alias Foued Shili, avverso il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza ha respinto la richiesta di liberazione anticipata per il semestre 03/06/2022- 03/12/2022.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Mohamed Shili, alias Foued Shili, con dichiarazione resa personalmente alla direzione degli Istituti penitenziari di Parma e con contestuale nomina di un difensore di fiducia.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente e senza l'assistenza di un difensore, dopo l'entrata in vigore della legge n. 103/2017 e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen. Il testo della norma conseguente alla novella legislativa è chiaro, e la relativa interpretazione è stata stabilita dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010, secondo cui «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione».
La nomina di un difensore di fiducia è irrilevante, risultando manifesta la mancanza dell'assistenza legale per la redazione dell'atto, non sottoscritto da alcun difensore.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06 giugno 2024 Il Consigliere estensore I