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Ordinanza — n. 27017/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27017/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27017/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PIETRO GIOVANNI nato a MESSINA il 07/08/1965 avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI; (vuLL Rilevato che Giovanni Di Pietro, per mezzo del suo difensore avv. Giuseppe Bonavita, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 15 gennaio 2024 con cui la Corte di appello di Messina ha confermato la sua condanna alla pena di mesi otto di reclusione per i reati di cui agli artt. 440 e 516 cod. pen., accertati il 16/02/2017; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione per avere la sentenza motivato in modo eccessivamente sintetico la sua responsabilità, che è stata affermata senza chiarirne le ragioni, e per avere respinto la richiesta di attenuanti generiche con una motivazione apparente; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per genericità, in quanto il ricorrente non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato che, trattandosi nel suo caso di una "doppia conforme", si salda con la motivazione della sentenza di primo grado, in cui la sussistenza del reato è stata dichiarata per la rilevante presenza di solfiti negli hamburger sequestrati nella macelleria dell'imputato, di provenienza assolutamente non naturale e di cui è stata perciò ritenuta certa l'aggiunta volontaria, e la responsabilità del ricorrente, per dolo generico, è stata ritenuta provata dal fatto che non vi sono motivi per escludere che egli stesso, lavorando la carne per farne hamburger, abbia aggiunto il prodotto vietato (così a pag. 7 della sentenza impugnata); ritenuto inammissibile per genericità anche il motivo relativo all'omessa concessione delle attenuanti generiche, dal momento che la motivazione della sentenza impugnata si salda, anche su questo punto, con quella di primo grado la quale, oltre a negare il beneficio, ha rimarcato, anche a carico del ricorrente, «la spregiudicatezza della loro condotta e la insensibilità dimostrata per i concreti rischi che ne potevano derivare ai consumatori», ed avendo peraltro, i giudici di appello, confermato tale decisione con un motivazione autonoma, avendo ritenuto che l'elevata lesività della sua condotta impedisse la concessione delle attenuanti, concesse invece al coimputato; ritenuto che, di fatto, il ricorrente chieda a questa Corte una diversa valutazione dei medesimi elementi posti a base della decisione impugnata, senza che questa risulti viziata da manifesta illogicità o contraddittorietà, valutazione non consentita al giudice di legittimità, che è competente solo ad esaminare la correttezza del provvedimento impugnato e non a sostituire ad esso una propria, , diversa opinione (vedi, tra le molte, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556;

Regesto Legislator

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art. 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 27017/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Giuseppe Bonavita, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 15 gennaio 2024 con cui la Corte di appello di Messina ha confermato la sua condanna alla pena di mesi otto di reclusione per i reati di cui agli artt. 440 e 516 cod. pen., accertati il 16/02/2017; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione per avere la sentenza motivato in modo eccessivamente sintetico la sua responsabilità, che è stata affermata senza chiarirne le ragioni, e per avere respinto la richiesta di attenuanti generiche con una motivazione apparente; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per genericità, in quanto il ricorrente non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato che, trattandosi nel suo caso di una "doppia conforme", si salda con la motivazione della sentenza di primo grado, in cui la sussistenza del reato è stata dichiarata per la rilevante presenza di solfiti negli hamburger sequestrati nella macelleria dell'imputato, di provenienza assolutamente non naturale e di cui è stata perciò ritenuta certa l'aggiunta volontaria, e la responsabilità del ricorrente, per dolo generico, è stata ritenuta provata dal fatto che non vi sono motivi per escludere che egli stesso, lavorando la carne per farne hamburger, abbia aggiunto il prodotto vietato (così a pag. 7 della sentenza impugnata); ritenuto inammissibile per genericità anche il motivo relativo all'omessa concessione delle attenuanti generiche, dal momento che la motivazione della sentenza impugnata si salda, anche su questo punto, con quella di primo grado la quale, oltre a negare il beneficio, ha rimarcato, anche a carico del ricorrente, «la spregiudicatezza della loro condotta e la insensibilità dimostrata per i concreti rischi che ne potevano derivare ai consumatori», ed avendo peraltro, i giudici di appello, confermato tale decisione con un motivazione autonoma, avendo ritenuto che l'elevata lesività della sua condotta impedisse la concessione delle attenuanti, concesse invece al coimputato; ritenuto che, di fatto, il ricorrente chieda a questa Corte una diversa valutazione dei medesimi elementi posti a base della decisione impugnata, senza che questa risulti viziata da manifesta illogicità o contraddittorietà, valutazione non consentita al giudice di legittimità, che è competente solo ad esaminare la correttezza del provvedimento impugnato e non a sostituire ad esso una propria, , diversa opinione (vedi, tra le molte, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556;

Parole chiave

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attenuazione della pena difetto di motivazione motivi di cassazione alleggerimento della pena allegazione motivata allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod.proc.pen
280747); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PIETRO GIOVANNI nato a MESSINA il 07/08/1965 avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI; (vuLL

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Giovanni Di Pietro, per mezzo del suo difensore avv. Giuseppe Bonavita, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 15 gennaio 2024 con cui la Corte di appello di Messina ha confermato la sua condanna alla pena di mesi otto di reclusione per i reati di cui agli artt. 440 e 516 cod. pen., accertati il 16/02/2017; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione per avere la sentenza motivato in modo eccessivamente sintetico la sua responsabilità, che è stata affermata senza chiarirne le ragioni, e per avere respinto la richiesta di attenuanti generiche con una motivazione apparente; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per genericità, in quanto il ricorrente non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato che, trattandosi nel suo caso di una "doppia conforme", si salda con la motivazione della sentenza di primo grado, in cui la sussistenza del reato è stata dichiarata per la rilevante presenza di solfiti negli hamburger sequestrati nella macelleria dell'imputato, di provenienza assolutamente non naturale e di cui è stata perciò ritenuta certa l'aggiunta volontaria, e la responsabilità del ricorrente, per dolo generico, è stata ritenuta provata dal fatto che non vi sono motivi per escludere che egli stesso, lavorando la carne per farne hamburger, abbia aggiunto il prodotto vietato (così a pag. 7 della sentenza impugnata); ritenuto inammissibile per genericità anche il motivo relativo all'omessa concessione delle attenuanti generiche, dal momento che la motivazione della sentenza impugnata si salda, anche su questo punto, con quella di primo grado la quale, oltre a negare il beneficio, ha rimarcato, anche a carico del ricorrente, «la spregiudicatezza della loro condotta e la insensibilità dimostrata per i concreti rischi che ne potevano derivare ai consumatori», ed avendo peraltro, i giudici di appello, confermato tale decisione con un motivazione autonoma, avendo ritenuto che l'elevata lesività della sua condotta impedisse la concessione delle attenuanti, concesse invece al coimputato; ritenuto che, di fatto, il ricorrente chieda a questa Corte una diversa valutazione dei medesimi elementi posti a base della decisione impugnata, senza che questa risulti viziata da manifesta illogicità o contraddittorietà, valutazione non consentita al giudice di legittimità, che è competente solo ad esaminare la correttezza del provvedimento impugnato e non a sostituire ad esso una propria, , diversa opinione (vedi, tra le molte, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556;

Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06 giugno 2024 Il Co