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Ordinanza — n. 27016/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against probation revocation due to serious violation of home confinement rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27016/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's revocation of probation. The appellant, Francesco Cirlincone, challenged a decision based on his arrest for aggravated attempted theft while violating his home confinement order. The court ruled that a single serious violation justifies revocation without needing further procedural review, affirming the trial court's discretionary assessment of his unfitness for alternative measures.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 47 comma 11 Ord. peri; A single serious violation of probation conditions, such as breaching home confinement, constitutes sufficient grounds for revocation without requiring additional judicial review of the original prognosis.

Parole chiave

Generato dall'IA
probation revocation home confinement violation discretionary assessment criminal supervision single serious offense Italian probation law procedural inadmissibility revoca del permesso di dimora

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 47 comma 11 Ord. peri
art. 47 comma 11 Ord. peri, l'affidamento in prova è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. I n. 25640 del 21.5.2013
Sez. I n. 25640 del 21.5.2013, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRLINCIONE FRANCESCO nato a ERICE il 14/01/1986 avverso l'ordinanza del 18/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. i. c i ohni7 1. Ritenuto che l'unico motivo proposto da Francescol—irincioneiè generico e comunque manifestamente infondato. 1.1. Ai sensi dell'art. art. 47 comma 11 Ord. peri, l'affidamento in prova è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova. E' la stessa conformazione normativa dell'istituto a richiedere, dunque, la costante verifica della effettività del percorso di risocializzazione, in rapporto al quale le condotte illecite o violatrici delle prescrizioni - compiute dal soggetto ammesso - possono comportare la revoca della misura, essenzialmente in rapporto alla rivalutazione della prognosi favorevole originariamente formulata.

In rapporto a tale costruzione normativa è del tutto evidente che anche una singola condotta - ove ne sia apprezzata la gravità - possa far emergere, cori valutazione in fatto ed autonoma (non essendo necessario attendere il giudicato, cfr. Sez. I n. 25640 del 21.5.2013, Rv. 256066), la sopravvenuta carenza dei presupposti per la prosecuzione della prova. 1.2. Nel caso in esame la valutazione compiuta dal Tribunale di Sorveglianza, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, non appare manifestamente illogica neanche laddove ha ritenuto le peraltro limitate circostanze favorevoli allegate dall'affidato recessive rispetto alla obiettiva gravità della condotta temuta in costanza di misura (arresto in flagranza per tentato furto aggravato, commesso violando la prescrizione dell'obbligo di permanenza domiciliare, con successiva applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari a seguito di confessione), e pertanto si sottrae ad ulteriori rivalutazioni nella presente sede di legittimità.

La medesima condotta inosservante del programma di affidamento è stata, altrettanto plausibilmente, posta a fondamento della totale inaffidabilità del condannato all'ammissione a qualunque altra misura alternativa, a cominciare dalla detenzione domiciliare. 1.3. Ritenuto che l'ordinanza impugnata, frutto della completa e lineare considerazione delle evidenze disponibili, resiste, dunque, alle censure difensive in quanto legittima manifestazione della discrezionalità riconosciuta al Tribunale di sorveglianza in vista della delibazione della richiesta del condannato.

2. Rilevato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,