Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27013/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to lack of concrete interest after sentence expiation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27013/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the applicant's interest in challenging the denial of early release vanished upon the full expiation of his sentence. The applicant argued for a deduction from a prior penalty but failed to specify the execution title, rendering the claim abstract. Consequently, the court ruled that no concrete legal interest exists to justify further proceedings and ordered the applicant to pay court costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 657, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 616 c.p.p.: When a condemned person is released due to sentence expiation, they lack the concrete interest to appeal a denial of early release, as the credit for a prior non-committed crime cannot serve as a basis for such interest.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of concrete interest sentence expiation early release denial procedural inadmissibility court costs award remissione della pena riduzione della pena liberazione condizionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
È inidoneo a fondare detto interesse il credito di pena derivante dalla positiva delibazione della richiesta di riduzione, atteso che, ai sensi dell'art. 657, comma 4, cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 50481 del 09/10/2019
peri., la fungibilità in sede esecutiva non è applicabile per un reato non ancora commesso (Sez. 1, n. 50481 del 09/10/2019, Rv.
Sez. 1, n. 46887 del 22/10/2009
277825; v., anche, Sez. 1, n. 46887 del 22/10/2009, Rv.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISTIANO PASQUALE nato a NAPOLI il 07/01/1989 avverso l'ordinanza del 06/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Ritenuto che le censure articolate da Pasquale Cristiano nell'unico motivo non superano il vaglio preliminare di ammissibilità perché, come già evidenziato dal Tribunale di sorveglianza, con l'avvenuta espiazione della pena è sopravvenuta la carenza di interesse, attuale e concreto, ad una pronuncia sul ricorso. Non può dirsi attuale e concreto l'interesse ad una eventuale detrazione da una pena irrogata per un reato commesso in precedenza, di cui non viene specificamente e concretamente indicato il titolo da eseguire. rilevato che in tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità, affermando che "non sussiste l'interesse del condannato a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento di diniego del riconoscimento della liberazione anticipata allorché, in corso di procedimento, il medesimo sia stato scarcerato per intervenuta espiazione della pena.

È inidoneo a fondare detto interesse il credito di pena derivante dalla positiva delibazione della richiesta di riduzione, atteso che, ai sensi dell'art. 657, comma 4, cod. proc. peri., la fungibilità in sede esecutiva non è applicabile per un reato non ancora commesso (Sez. 1, n. 50481 del 09/10/2019, Rv. 277825; v., anche, Sez. 1, n. 46887 del 22/10/2009, Rv. 245677).

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 6 giugno 2024 Il Consigliere este