Ordinanza — n. 27012/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon decreto emesso in data 27 settembre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha respinto l'istanza di concessione di una misura alternativa alla detenzione avanzata dal detenuto Umberto Paladini. Avverso l'ordinanza ha proposto impugnazione Umberto Paladini, qualificata come ricorso per cassazione, con dichiarazione depositata personalmente presso la Direzione della Casa circondariale di Vibo Valentia.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 27012/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria, che si ritiene congruo determinare in euro tremila.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALADINI UMBERTO nato a COSENZA il 12/06/1972 avverso l'ordinanza del 27/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO(dato avviso alle parti;11 udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI; a
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con decreto emesso in data 27 settembre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha respinto l'istanza di concessione di una misura alternativa alla detenzione avanzata dal detenuto Umberto Paladini.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto impugnazione Umberto Paladini, qualificata come ricorso per cassazione, con dichiarazione depositata personalmente presso la Direzione della Casa circondariale di Vibo Valentia.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente e senza l'assistenza di un difensore, dopo l'entrata in vigore della legge n.103/2017 e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen. Il testo della norma conseguente alla novella legislativa è chiaro, e la relativa interpretazione è stata stabilita dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010, secondo cui «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione».
4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria, che si ritiene congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06 giugno 2024 Il Consigliere estensore D E