Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27011/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal execution appeal dismissed as generic, specific, and manifestly unfounded by the Court of Cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27011/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Francesco Maugeri's appeal against the preliminary ruling inadmissible, labeling it generic, specific, and manifestly unfounded. The court held that the Public Prosecutor's qualification of the offense in the indictment could be modified during the execution phase without implying illegality, and that the omitted aggravating circumstance was already covered by res judicata. Consequently, the appeal was rejected, and Maugeri was ordered to pay procedural costs and a fine of three thousand euros.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 80 d.P.R. 309 del 1990: An execution appeal is inadmissible if it is generic and specific, and the court may modify the legal qualification of the facts in the execution phase without affecting the final judgment's binding force.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal execution appeal generic and specific appeal omitted aggravating circumstance res judicata in execution procedural costs and fine spese di esecuzione esecuzione della pena progetto esecutivo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 80 d.P.R. 309 del 1990
art. 80 d.P.R. 309 del 1990
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 9948 del 23/01/2020
Sez. 1, n. 3370 del 13/12/2011 dep. 2012
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAUGERI FRANCESCO nato a CATANIA il 10/02/1989 avverso l'ordinanza del 19/02/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che il ricorso proposto da Francesco Maugeri avverso il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Catania, quale giudice dell'esecuzione, è inammissibile perché generico, aspecifico e manifestamente infondato; osservato che la circostanza che il GIP, in sede cautelare, avesse escluso l'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 309 del 1990 non implica, come deduce il ricorrente, l'abnormità ed illegalità della contestazione effettuata dal P.M. nella richiesta di rinvio a giudizio, essendo principio consolidato quello per cui in tema di misure cautelari personali, il giudice, sia in sede di applicazione della misura che in sede di riesame o di appello, può modificare la qualificazione giuridica attribuita dal pubblico ministero al fatto, fermo restando che l'eventuale modifica non produce effetti oltre il procedimento incidentale (Sez. 2, n. 9948 del 23/01/2020, P., Rv. 279211 - 02). rilevato, quanto alla doglianza circa la mancata esclusione della citata aggravante da parte del G.E., che detta questione è coperta da giudicato, non potendosi, all'evidenza, in sede esecutiva intervenire su questione di merito, mai sollevata in sede di cognizione, e che doveva essere fatta valere con gli ordinari mezzi di impugnazione: va ricordato infatti il principio per cui l'incidente di esecuzione non può essere utilizzato per far valere vizi afferenti il procedimento di cognizione e la sentenza che lo ha concluso, ostandovi le regole che disciplinano la cosa giudicata, la quale si forma anche nei confronti di provvedimenti affetti da nullità assoluta (Sez. 1, n. 3370 del 13/12/2011 dep. 2012, Comisso, Rv. 251682 — 01); evenienza peraltro non riscontrabile nel caso in questione, in cui, come sopra argomentato, alcuna nullità è riscontrabile; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d