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Ordinanza — n. 27004/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed de plano for non-justifiable reasons regarding plea bargaining in second instance proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27004/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the grounds raised did not fall within the limited exceptions for cassation in plea bargaining cases. The appellant challenged the continuation of sentence increases and alleged a lack of reasoning, but the court noted that post-2017 reforms restrict appeals to issues regarding the parties' will, prosecutor consent, or divergent pronouncements. Consequently, the court rejected the substantive arguments and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: In plea bargaining proceedings at the appellate level, cassation appeals are admissible only for reasons concerning the formation of the party's will, the prosecutor's consent, or a divergent judicial pronouncement; all other grounds are inadmissible de plano.

Parole chiave

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plea bargaining appellate proceedings cassation admissibility de plano inadmissibility sentence continuation motivi di cassazione impugnazione di decisioni amministrative motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
patteggiamento in appello di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Legge n. 103 del 2017
(introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
art. 599-bis cod. pen
Considerato che Ciro Granillo, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata, ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
patteggiamento in appello di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRANILLO CIRO nato a TRANI il 14/03/1991 avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI!dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Ciro Granillo, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata, ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen. pen., dalla Corte di appello di Napoli, lamentando violazione di legge relativamente al disposto di cui all'art. 453 comma 1 bis cod. proc. pen., ed erronea applicazione dell'art. 23 comma 4 legge armi; nonché mancanza di motivazione in ordine alla entità degli aumenti stabiliti a titolo di continuazione. Rilevato che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio, già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice.

Osservato che i motivi di ricorso dedotti dal ricorrente non rientrano fra i casi appena elencati. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso