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Ordinanza — n. 27003/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27003/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27003/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il primo motivo, in punto di affermazione di responsabilil:à, non è consentito perché, lungi dal denunziare specifici vizi della motivazione o violazioni di legge, si risolve nella sollecitazione di apprezzamenti riservati ai Giudici del merito con riferimento alla natura gravemente indiziaria delle circostanze pacificamente emerse dall'istruttoria dibattimentale. Al riguardo va evidenziato che, seguendo une percorso argomentativo privo si incongruenze e contraddizioni, la Corte distrettuale, puntualmente rispondendo ai rilievi difensivi, ha desunto la responsabilità dell'imputata per i reati ascrittile dal rinvenimento della pistola e delle munizioni nel comò della sua stanza da letto, considerato quale luogo di esclusiva disponibilità della Travali pur ospitando la medesima abitazione altri componenti della famiglia alloggiati in diversi locali.

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 27003/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che entrambi i motivi dedotti da Valentina Travali a sostegno dell'impugnazione non superano il vaglio di ammissibilità.

Parole chiave

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porto abusivo di armi arma personale infrazione alla legge sulle armi luogo del reato comunicazione degli elementi a carico partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod. pen
Anche il secondo motivo, con sui si denuncia vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze previste dall'art. 62-bis cod. pen., è interamente versato in fatto e non contiene censure specifiche dell'apparato giustificativo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRAVALI VALENTINA nato a LATINA il 01/12/1987 avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; z

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che entrambi i motivi dedotti da Valentina Travali a sostegno dell'impugnazione non superano il vaglio di ammissibilità.

1. Il primo motivo, in punto di affermazione di responsabilil:à, non è consentito perché, lungi dal denunziare specifici vizi della motivazione o violazioni di legge, si risolve nella sollecitazione di apprezzamenti riservati ai Giudici del merito con riferimento alla natura gravemente indiziaria delle circostanze pacificamente emerse dall'istruttoria dibattimentale. Al riguardo va evidenziato che, seguendo une percorso argomentativo privo si incongruenze e contraddizioni, la Corte distrettuale, puntualmente rispondendo ai rilievi difensivi, ha desunto la responsabilità dell'imputata per i reati ascrittile dal rinvenimento della pistola e delle munizioni nel comò della sua stanza da letto, considerato quale luogo di esclusiva disponibilità della Travali pur ospitando la medesima abitazione altri componenti della famiglia alloggiati in diversi locali.

2. Anche il secondo motivo, con sui si denuncia vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze previste dall'art. 62-bis cod. pen., è interamente versato in fatto e non contiene censure specifiche dell'apparato giustificativo. La Corte di appello ha posto a fondamento della decisione di negare le circostanze attenuanti generiche l'assenza di elementi positivamente valutabili. Trattasi di argomentazione, oltre che plausibile in fatto e nemmeno contestata dalla difesa ricorrente, ineccepibile sul piano giuridico alla luce del consolidato principio giurisprudenziale in forza del quale non costituendo l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, il mancato riconoscimento di tale beneficio può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (da ultimo Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarneri, Rv. 283489 — 01; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590 — 01).

2. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna deeorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

zsì-- Dichiara inammissibile il ricorso e condanna/'ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,