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Ordinanza — n. 27001/2024 — snpen Generato dall'IA

Appeal against probation order dismissed due to continued social danger and failure to demonstrate reintegration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27001/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal against the probation order inadmissible, upholding the lower court's decision to deny home detention. The appellant, a justice collaborator, had repeatedly violated protective location rules and committed new crimes while in freedom, leading the tribunal to find ongoing social danger. The court rejected the argument that recent positive behavior should override past misconduct, emphasizing the principle of progressive treatment and the need for further observation before granting alternative measures.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; In probation cases, the court may lawfully require additional observation periods and experimental measures even if positive elements exist, especially when recent crimes indicate a non-negligible capacity to offend and suggest proximity to high-level criminal environments.

Parole chiave

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probation order home detention social danger progressive treatment justice collaborator reintegration failure inadmissible appeal assistenza riabilitativa

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
276213); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
art. 616 cod.proc.pen
276213); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REFRIGERI DIEGO nato a SUBIACO il 30/05/1984 avverso l'ordinanza del 24/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Diego Refrigeri, per mezzo del suo difensore avv. Domenico Esposito, ha proposto ricorso contro l'ordinanza emessa in data 24 gennaio 2024 con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto la richiesta di detenzione domiciliare rilevando che egli, collaboratore di giustizia, non ha tenuto una regolare condotta ma ha mostrato insofferenza alle regole, tanto da dover cambiare per dodici volte la località protetta, avendo tenuto comportamenti contrari ad esse quali la consumazione di reati comuni e l'ottenimento di un prestito, mai restituito, presentandosi come un boss della camorra e dichiarando ad alcuni soggetti il proprio status, e ritenendo perciò ancora sussistenti la sua pericolosità sociale e il rischio di recidiva; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione perché l'ordinanza è fondata sulla gravità dei reati commessi e della mostrata insofferenza alle regole a cui è sottoposto quale collaboratore di giustizia, fatti risalenti però agli anni dal 2018 al 2021, e non tiene conto della condotta successiva ad essi, della ampia e utile collaborazione prestata, del buon comportamento carcerario, della sufficienza di un inizio del processo critico, che non deve necessariamente essere già completato; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, dal momento che l'asserita illogicità della motivazione viene censurata con mere doglianze in punto di fatto, circa le ragioni dei numerosi trasferimenti dalle località protette registratisi in soli tre anni e circa la inverosimiglianza della vicenda relativa al prestito mai restituito, e non si confronta con la valutazione della ancora sussistente pericolosità sociale, dedotta dal comportamento tenuto dal ricorrente in stato di libertà, quando ha addirittura commesso un furto aggravato, per il quale è stato condannato, comportamento che legittima la valutazione prognostica negativa, fondata anche sul fatto che egli non ha mai dimostrato la sua capacità di reinserimento sociale mediante esperienze premiali, valutazione negativa che, pertanto, non è esclusa dalla positiva condotta intramuraria; ritenuto che debba essere ribadito il principio di progressione trattamentale, dettato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «In tema di concessione di misure alternative alla detenzione il tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e sussista una verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello». (Sez. 1, •n. 22443 del 17/01/2019, Rv. 276213); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06