Criminal appeal dismissed inadmissibly for lack of special bar counsel signature per Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible de plano because it was filed personally by the appellant rather than by a qualified special defense attorney. The appellant, Francesco Bidognetti, argued for the appeal's validity, but the court noted the mandatory requirement for a special bar member's signature under specific articles of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court rejected the petition without examining the merits and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A criminal appeal must be signed by a special defense attorney; failure to comply renders the appeal inadmissible de plano.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIDOGNETTI FRANCESCO nato a CASAL DI PRINCIPE il 29/01/1951 avverso l'ordinanza del 08/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle'arti• udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.
1. Rilevato che l'atto di impugnazione è stato proposto personalmente dall'interessato, Francesco Bidognetti, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificati dalla legge n. 103 del 2017; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01).
2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. peri. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro.tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 6 giugno 2024.