Italian court dismisses appeal as argument lacks critical comparison and fails to meet statutory criteria.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground lacked necessary critical engagement with the lower court's reasoning. The appellant argued for a finding of minor harm under Article 4, Paragraph 3 of Law No. 110/1973, but the appellate court correctly rejected this based on the weapon's characteristics and the defendant's criminal history. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4, comma 3, legge n. 110 del 1973; An appeal ground is inadmissible if it merely reproduces previously examined criticisms without providing a critical comparison with the lower court's arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TITONE GIACOMO ANGELO nato a MARSALA il 14/12/1966 avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso proposto da Giacomo Angelo Titone e la sentenza impugnata.
1. Rilevato l'unico motivo dedotto non rientra tra quelli consentiti perché del tutto privo dal necessario confronto critico con le argomentazioni spese dalla Corte territoriale, risolvendosi nel riprodurre i profili di censura qià adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giudici dal giudice di merito. In particolare, la sentenza impugnata ha correttamente escluso la configurabilità della ipotesi della lieve entità di cui all'art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1973, tenendo conto di tutte le modalità del fatto e della personalità del reo, valorizzando i numerosi precedenti penali, anche specifici, e le caratteristiche del coltello a serramanico e con una lama di centimetri 7 (Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242; Sez. 1, n. 26636, del 19/03/2019, Fiandaca, Rv. 276195) 2. Rilevato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 6 giugno 20