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Ordinanza — n. 26995/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of standing due to failure to appoint a defense attorney as required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26995/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petitioner filed it personally without a defense attorney. Although the petitioner had a trusted defender, the law requires all cassation appeals to be signed by a registered attorney after the 2017 legislative reform. Consequently, the court ruled that the lack of formal legal representation rendered the filing invalid and ordered the petitioner to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; Art. 571 cod. proc. pen.: Following the legislative reform of June 23, 2017, No. 103, a cassation appeal cannot be filed personally by the party but must be signed by a defense attorney registered in the special register of the Court of Cassation, under penalty of inadmissibility.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility defense attorney requirement personal filing prohibition legislative reform 2017 legal representation mandate capacità di subire la carcerazione ristrettezza finanziaria condizioni della detenzione preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
103/2017 e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen. Il testo della norma conseguente alla novella legislativa è chiaro, e la relativa interpretazione è stata stabilita dalle Sezioni Unite, con la sentenza n.
Art. 571 cod. proc. pen.
Law No. 103/2017
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila.
art. 613 cod. proc. pen
103/2017 e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 cod.proc.pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 8914 del 21/12/2017, A,iello, Rv. 272010
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FINOCCHIARO FRANCESCO nato a CATANIA il 01/07/1959 avverso l'ordinanza del 05/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARIdato avviso alle parte, udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

RITENUTO IN FATTO

e CONSIDERATO IN !DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 05 dicembre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha respinto l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena avanzata dal detenuto Francesco Finocchiaro.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto impugnazione Francesco Finocchiaro, qualificata come ricorso per cassazione, con dichiarazione depositata personalmente presso la Direzione della Casa circondariale di Cagliari, riservandone i motivi al difensore di fiducia contestualmente nominato.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente e senza l'assistenza di un difensore, dopo l'entrata in vigore della legge n. 103/2017 e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen. Il testo della norma conseguente alla novella legislativa è chiaro, e la relativa interpretazione è stata stabilita dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017, A,iello, Rv. 272010, secondo cui «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione».

La nomina di un difensore di fiducia è irrilevante, risultando manifesta la mancanza dell'assistenza legale per la redazione dell'atto, non sottoscritto da alcun difensore.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il